#349Per attestare la provenienza del prodotto dall'Unione Europea, quale certificato possiamo chiedere al fornitore?
Al fornitore va chiesta la certificazione di origine non preferenziale delle merci, rilasciata tramite le Camere di Commercio, oppure l'Informazione Vincolante in materia di Origine (IVO) emessa dalle Autorità doganali. Fino al 31 dicembre 2026, per i soli prodotti italiani, può bastare una DSAN sottoscritta dal produttore o dall'esportatore.
I documenti a regime
Il disciplinare dell'Allegato 4 chiede, per ogni istanza con maggiorazione UE, due documenti in capo alla filiera del componente:
- la richiesta di inclusione tra i componenti prodotti nell'Unione Europea, firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice o esportatrice, che deve possedere la certificazione ISO 9001;
- la certificazione di "origine non preferenziale" riferita alla spedizione dei componenti utilizzati, oppure un'IVO in corso di validità per il prodotto.
Tutti i componenti principali dell'intervento devono essere coperti, con la marcatura CE come requisito di base. Per componente il disciplinare intende il prodotto che viene fabbricato, anche quando è destinato a essere impiegato in un'altra operazione di fabbricazione, montaggio e assemblaggio compresi; la platea da documentare è quindi più ampia del solo apparecchio finale, come mostra il caso del fotovoltaico made in EU con inverter e accumulo.
Il disciplinare è poi tassativo sulla completezza: componenti privi anche solo in parte della documentazione di origine comportano il mancato riconoscimento della maggiorazione sull'intero intervento. Le regole complete del meccanismo, con i tetti e gli interventi ammessi, sono nel pillar sulla maggiorazione del 10% UE.
Riassumendo, i documenti da chiedere al fornitore sono questi:
| Documento | Chi lo rilascia | Quando |
|---|---|---|
| Richiesta di inclusione tra i componenti UE + ISO 9001 | Legale rappresentante del produttore o esportatore | Sempre |
| Certificazione di origine non preferenziale, oppure IVO | Camera di Commercio, oppure Autorità doganale | A regime |
| DSAN di origine UE/SEE (modello Allegato B) | Produttore o esportatore | Solo istanze entro il 31/12/2026, prodotti italiani |
Che differenza c'è tra certificato di origine e IVO?
I due documenti dicono la stessa cosa con autorità diverse. L'origine non preferenziale è la "nazionalità economica" del prodotto, il Paese dove è stato effettivamente fabbricato o dove ha subìto l'ultima trasformazione sostanziale, secondo l'art. 61 del Codice Doganale dell'Unione (Regolamento UE 952/2013).
L'origine non va confusa con la provenienza, che indica solo il luogo da cui la merce viene spedita: un componente spedito da un magazzino italiano può benissimo avere origine extraeuropea, così come un prodotto fabbricato in Germania resta europeo anche se transita da un hub fuori dai confini dell'Unione.
Il certificato di origine non preferenziale lo rilascia la Camera di Commercio per le merci in esportazione, o l'organismo estero abilitato per quelle in importazione, con riferimento alla singola spedizione. L'IVO è invece una decisione amministrativa delle Autorità doganali, in Italia l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che determina in modo ufficiale e vincolante l'origine di una merce ai sensi degli artt. 33 e 34 del Codice; ogni domanda può riguardare un solo tipo di merce, quindi il fornitore con più linee di prodotto deve muoversi per tempo.
Quanto al criterio tecnico, i riferimenti sono nel Regolamento Delegato (UE) 2015/2446. Il suo Allegato 22-01 elenca le lavorazioni e trasformazioni che conferiscono l'origine non preferenziale prodotto per prodotto; se il bene non compare in quell'elenco, si guarda alla "posizione comune" dell'Unione. È il metro con cui il fornitore, prima ancora della carta, dovrebbe valutare se la propria filiera regge la dichiarazione di origine.
Chi firma la dichiarazione transitoria?
Il produttore o esportatore del componente, non il Soggetto Responsabile. Per le istanze presentate entro il 31 dicembre 2026 e solo per i prodotti di origine italiana che potrebbero non disporre ancora della certificazione di origine, la riconducibilità all'origine UE/SEE può essere dichiarata con una DSAN resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, usando il modello dell'Allegato B al disciplinare.
Il Soggetto Responsabile la raccoglie e la allega alla richiesta di incentivo, quindi la divisione dei compiti è netta: la firma è di chi produce, il caricamento di chi presenta la pratica. Attenzione anche al calendario, perché il discrimine è la data dell'istanza al GSE, non quella dell'acquisto del componente.
La logica è la stessa vista per l'nZEB, dove la premialità incontra il tetto del 65%. Il beneficio va documentato componente per componente, perché un solo elemento scoperto fa perdere la maggiorazione sull'intero intervento, non solo sulla voce di spesa del pezzo mancante.
In arrivo il Catalogo dei componenti UE
Il disciplinare prepara anche una corsia più comoda per il futuro. Quando il GSE aprirà la finestra per il Catalogo dei componenti prodotti nell'Unione Europea, i produttori potranno chiedere l'inclusione dei propri prodotti con il modello dell'Allegato A, allegando la ISO 9001, la visura camerale con le sedi produttive e una certificazione di origine non antecedente 6 mesi oppure un'IVO in corso di validità. Il prodotto certificato resterà a catalogo per 12 mesi dall'inserimento, o per la durata dell'IVO quando l'origine è attestata per quella via.
L'inclusione non è un timbro gratuito. Con la richiesta il produttore attesta di essere a conoscenza che l'impresa dovrà rendersi disponibile e collaborativa verso i controlli del GSE, sia documentali sia con sopralluogo nei siti di produzione dei componenti. Nei casi dubbi il Gestore può pesare il costo dell'ultima trasformazione sostanziale rispetto al costo totale di produzione del bene e, se la valutazione resta incerta, negare la premialità per cautela nell'uso del denaro pubblico.
Per chi compra, un componente già a catalogo significherà però meno carte da chiedere al fornitore a ogni pratica, con l'origine verificata a monte una volta per tutte le forniture del periodo di validità.
Un esempio pratico
Un serramentista italiano fornisce gli infissi per un intervento II.B con maggiorazione UE. All'impresa cliente consegna la richiesta di inclusione firmata dal proprio legale rappresentante con la certificazione ISO 9001 in corso di validità e, non avendo ancora la certificazione camerale, una DSAN sul modello dell'Allegato B in cui attesta che i serramenti hanno subìto l'ultima trasformazione sostanziale nel proprio stabilimento di produzione.
L'impresa, in qualità di Soggetto Responsabile, carica tutto sul Portaltermico entro la fine del 2026 e la premialità risulta documentata. Dal 2027 la stessa fornitura richiederà la certificazione di origine non preferenziale della Camera di Commercio o l'IVO dell'Agenzia delle Dogane, a meno che nel frattempo il serramentista non abbia fatto entrare i propri profili nel Catalogo dei componenti UE, semplificando la vita a tutti i suoi clienti.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Allegato 4; Regole Applicative, Allegato 4 - Disciplinare componenti UE; Regolamento (UE) 952/2013, Artt. 33, 34 e 61; Webinar 26/01/2026
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