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AggiornataMaggiorazioni

#286Il 10% si aggiunge al 65%? Come si calcola (somma algebrica o percentuale dell'incentivo)?

A cura dell'Ing. Andrea Ursini Casalena

La maggiorazione per i componenti prodotti nell'Unione Europea funziona come somma aritmetica: aggiunge 10 punti alla percentuale di spesa incentivata, così un isolamento passa dal 40% al 50%. Non è un aumento del 10% dell'incentivo in euro. Restano fermi i tetti del 65% e, per gli edifici pubblici in deroga, del 100%.

Maggiorazione 10% componenti UE nel Conto Termico 3.0: somma di punti percentuali sulla spesa incentivata e tetti del 65 e 100 per cento

Somma di punti percentuali, non percentuale sull'incentivo

Il dubbio nasce dalla parola "maggiorazione", che farebbe pensare a un moltiplicatore. L'Allegato 2 del decreto la costruisce invece dentro la formula dell'incentivo, dove l'importo è il prodotto tra percentuale incentivata, costo specifico e superficie: i 10 punti si sommano alla percentuale di partenza della singola tecnologia. Un intervento di isolamento incentivato al 40% della spesa sale al 50%, non al 44%.

La base di partenza dipende dall'intervento e in alcuni casi dalla zona climatica. Per l'isolamento delle superfici opache in zona E o F la percentuale base è già il 50%, quindi con componenti UE si arriva al 60% della spesa ammissibile. I costi massimi unitari e i valori massimi di incentivo della Tabella 7 non cambiano: la premialità alza la percentuale, non i massimali.

Quali interventi hanno diritto alla maggiorazione UE?

L'Allegato 4 la riserva agli interventi di efficienza energetica del Titolo II, dalle lettere a) a f) dell'art. 5, comma 1. Il perimetro geografico comprende l'Unione Europea e lo Spazio Economico Europeo, quindi anche Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

Intervento% base% con componenti UE
II.A Isolamento superfici opache40 (50 in zona E-F)50 (60 in zona E-F)
II.B Sostituzione infissi4050
II.C Schermature solari4050
II.D Trasformazione nZEB6575 teorico, tetto al 65
II.E Illuminazione efficiente4050
II.F Building automation4050

Restano fuori le colonnine di ricarica (II.G) e il fotovoltaico (II.H), che ha un premio tutto suo legato ai moduli iscritti al registro ENEA con incrementi del 5, 10 o 15%. I due meccanismi non sono cumulabili tra loro perché coprono interventi diversi.

Vale anche per le imprese?

Sì, la maggiorazione entra nel calcolo per tutti i Soggetti Ammessi. Per le imprese e gli ETS economici, però, l'importo erogato deve rispettare le intensità massime di aiuto del Titolo V, che per gli interventi del Titolo II arrivano al 65% dei costi ammissibili per piccole e medie imprese e al 60% per le grandi.

Quei valori sono il tetto migliore possibile, non la regola: si raggiungono solo cumulando gli incrementi previsti dall'art. 27 (20 punti per le piccole imprese, 10 per le medie, più le premialità per le zone assistite e per un miglioramento di almeno il 40% della prestazione energetica) sulla base del 25% per intervento singolo o 30% in multi-intervento.

Se il calcolo con il +10% UE produce un incentivo teorico sopra l'intensità massima della propria fascia, il GSE eroga solo fino al tetto. Per capire in quale fascia ricade la tua azienda vedi come si stabilisce la dimensione d'impresa.

E per la Pubblica Amministrazione?

Per la PA la maggiorazione è pienamente applicabile e segue le stesse regole di somma, con il limite generale per cui l'incentivo erogato non supera il 65% delle spese sostenute. Un municipio in un Comune da 40.000 abitanti che isola la copertura con materiali UE passa quindi dal 40% al 50% della spesa, ben dentro il tetto.

Il discorso cambia per gli edifici che godono della deroga al 100%: scuole e strutture sanitarie pubbliche ovunque, più gli immobili di proprietà dei Comuni fino a 15.000 abitanti usati per fini pubblici. Lì l'incentivo copre già l'intera spesa ammissibile e non può comunque superarla, quindi la premialità UE non aggiunge nulla: formalmente spetta, in pratica è ininfluente. Le strade per arrivare alla copertura piena sono spiegate nella FAQ sul 100% per scuole e piccoli Comuni.

Requisiti e documenti per ottenere la premialità

Il requisito di origine deve valere per tutti i componenti principali dell'intervento, elencati nelle tabelle da 1 a 5 dell'Allegato 4: per un cappotto i materiali isolanti e gli eventuali sistemi di ventilazione meccanica, per gli infissi i serramenti completi, per la building automation sensori, contatori, controller e attuatori. Ogni componente deve essere stato prodotto interamente in UE o SEE, oppure avervi subìto l'ultima trasformazione sostanziale, compreso l'assemblaggio factory made. Viti, cavi e materiali minori non contano ai fini della premialità, ma devono avere la marcatura CE.

Sul piano documentale il Soggetto Responsabile deve raccogliere, per ogni istanza:

  • la richiesta di inclusione tra i componenti UE firmata dal legale rappresentante del produttore o esportatore, che deve possedere la certificazione ISO 9001;
  • la certificazione di origine non preferenziale rilasciata tramite le Camere di Commercio, oppure un'Informazione Vincolante in materia di Origine (IVO) in corso di validità.

Per le istanze presentate entro il 31 dicembre 2026 i prodotti di origine italiana possono sostituire la certificazione con una DSAN del produttore. I dettagli operativi, dal certificato da chiedere al fornitore a chi firma la dichiarazione transitoria, sono nella FAQ sulla documentazione di origine UE. Attenzione al punto più severo della disciplina: basta un solo componente principale privo di documentazione valida per perdere la maggiorazione sull'intero intervento.

Quando la maggiorazione produce un beneficio reale

Il vantaggio si concentra dove l'aliquota di partenza è lontana dai tetti, cioè sugli interventi al 40%: isolamento, infissi, schermature, illuminazione e building automation. Sull'nZEB, che parte già dal 65%, il tetto assorbe per intero la premialità per imprese e per la PA ordinaria; sugli edifici pubblici al 100% il risultato non si muove. Prima di impostare la pratica sul sito del GSE conviene quindi verificare se il costo extra della documentazione di origine vale i punti percentuali guadagnati.

Un esempio pratico

Un Comune di 40.000 abitanti isola la copertura del municipio in zona D con una spesa ammissibile di 120.000 euro, usando isolanti prodotti in UE con certificazione di origine. La percentuale sale dal 40% al 50%: l'incentivo passa da 48.000 a 60.000 €, sotto il tetto del 65% (78.000 €) e sotto il massimale della Tabella 7. La premialità vale 12.000 euro reali.

Una piccola impresa che realizza lo stesso identico intervento sul proprio capannone, fuori dalle zone assistite e senza salto del 40% di prestazione, ha un'intensità massima di aiuto del 45% (base 25% più 20 punti per la dimensione). Il calcolo teorico col 50% darebbe 60.000 euro, ma l'erogazione si ferma a 54.000.

Soggetto (spesa 120.000 €)Calcolo con +10% UETetto applicabileErogato
Comune 40.000 ab.60.000 € (50%)65% = 78.000 €60.000 €
Piccola impresa60.000 € (50%)45% = 54.000 €54.000 €
Scuola pubblicaininfluente100% = 120.000 €120.000 €

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Allegato 2 e Allegato 4, Art. 11 commi 1 e 2, Art. 27 commi 1-3; Regole Applicative, Paragrafi 4.2 e 4.2.1; Webinar 26/01/2026

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