#137Le serre solari o bioclimatiche rientrano?
No, non come intervento II.B. Una serra solare o bioclimatica è un nuovo volume, uno spazio tampone interposto tra l'esterno e l'ambiente riscaldato, non la sostituzione di una chiusura trasparente già esistente. Può però rientrare tra le spese di un intervento II.D di trasformazione in edificio a energia quasi zero, se il progetto la assevera come elemento che concorre al risultato energetico complessivo.
Perché la serra resta fuori dall'intervento II.B
Il Conto Termico incentiva un elenco chiuso di interventi che non lascia spazio ad analogie. Il II.B, in quell'elenco, è alla lettera la sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi. Tanto che tra le spese ammissibili figurano lo smontaggio e la dismissione delle chiusure preesistenti: senza un serramento da rimpiazzare manca il presupposto stesso dell'intervento. Una serra costruita ex novo chiudendo una loggia, un terrazzo o addossandola alla facciata non sostituisce nulla.
C'è anche una ragione di fisica dell'involucro, oltre a quella letterale. Le chiusure trasparenti incentivate sono i serramenti che delimitano direttamente il volume climatizzato. La serra bioclimatica è un volume non riscaldato che si frappone tra l'edificio e l'esterno: lavora per l'edificio, ma non è una sua chiusura. Nemmeno l'intervento II.C sulle schermature le si addice, visto che punta a respingere il calore estivo mentre la serra nasce per catturarlo d'inverno.
Aggiungere superficie vetrata, del resto, è la stessa logica con cui il GSE esclude dall'incentivo l'ampliamento dei fori finestra: si premia l'efficientamento dell'esistente, non la creazione di volumi o superfici nuove.
La porta che resta aperta: il progetto nZEB
Il quadro cambia se la serra è un tassello di una trasformazione complessiva. L'intervento II.D non ragiona per componenti: chiede che l'intero edificio, dopo i lavori, raggiunga la qualifica di edificio a energia quasi zero, certificata dall'APE post-operam. Dentro questo perimetro il decreto ammette perfino l'ampliamento fino a un massimo del 25% della volumetria iniziale, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti.
Due precisazioni delle Regole Applicative pesano proprio sul caso serra. Il rispetto del 25% si verifica sui volumi lordi, comprensivi degli eventuali ambienti non riscaldati, quindi anche il volume della serra entra nel conteggio pur non essendo climatizzato. E il II.D vale solo sull'edificio intero, perché non sono ammissibili interventi su porzioni di edificio. Le Regole ammettono inoltre, in generale, gli interventi volti alla riduzione dei fabbisogni per la climatizzazione invernale ed estiva: è la casella in cui un sistema solare passivo trova posto.
Il percorso parte comunque dalla diagnosi energetica ante-operam, sempre obbligatoria per il II.D, che descrive lo stato di partenza e le soluzioni con cui il progetto intende arrivare ai consumi caratteristici nZEB. È in quel documento che la serra captante trova la sua giustificazione tecnica, con il contributo passivo quantificato dentro il bilancio complessivo.
Le spese ammissibili del II.D sono coerenti con questa impostazione: la prima voce dell'elenco è la fornitura e messa in opera di materiali e tecnologie finalizzati al conseguimento della qualifica nZEB. Una serra bioclimatica progettata come sistema solare passivo, che abbassa il fabbisogno di energia primaria dell'edificio, può quindi entrare nel computo se il tecnico la assevera come elemento utile al raggiungimento del target.
La prova finale è documentale. L'APE redatto dopo i lavori deve riportare la classificazione di edificio a energia quasi zero, con i requisiti del paragrafo 3.4 del D.M. 26 giugno 2015 come aggiornato dal decreto 28 ottobre 2025. Le Regole Applicative ammettono in alternativa la certificazione Casaclima, purché di classe A o Gold e accompagnata dall'allegato con la dicitura di edificio a energia quasi zero.
Per la pubblica amministrazione la flessibilità è ancora maggiore: sugli edifici di proprietà pubblica il decreto ammette perfino la demolizione con ricostruzione nZEB, sempre nel limite del 25% di incremento volumetrico, anche in una localizzazione diversa purché dentro un progetto integrato nel medesimo territorio comunale. In uno scenario del genere la serra captante può nascere direttamente col progetto, invece di aggiungersi a un edificio esistente.
Il gioco vale la candela anche sul piano economico, perché l'intervento II.D è incentivato al 65% delle spese ammissibili, l'aliquota più alta del Titolo II. È la stessa logica che rende ammissibili, dentro un progetto nZEB, i frangisole con esposizione a nord altrimenti esclusi come schermature. Requisiti, diagnosi e verifiche di questo intervento sono nella scheda sugli interventi nZEB parziali.
Attenzione: le "serre" del decreto sono un'altra cosa
Se cerchi la parola serra nel decreto la trovi, ma in un contesto che non c'entra con la bioclimatica. Le serre di cui si occupa il Conto Termico sono quelle agricole delle coltivazioni e della floricoltura. E anche lì il meccanismo non finanzia la struttura: incentiva gli impianti che la riscaldano. È un'omonimia che genera equivoci frequenti, perché chi legge "serre incentivate" pensa alla veranda captante di casa e trova invece il vivaio.
Sul fronte impianti la serra agricola esistente è trattata come un piccolo edificio da riscaldare. La sostituzione del generatore rientra nelle regole ordinarie del Titolo III e per le sole aziende agricole e le imprese forestali l'articolo 8 ammette all'incentivo anche la nuova installazione di impianti di riscaldamento a biomassa al servizio di serre e fabbricati rurali esistenti, caso raro di deroga al principio della sostituzione.
Il solare termico può inoltre essere asservito a serre agricole entro i limiti di superficie del Titolo III. Se il tuo interesse è quello, la voce giusta non è l'involucro, ma l'impianto.
Un esempio pratico
Un edificio del terziario vuole chiudere una loggia con una serra vetrata orientata a sud. L'idea del progettista è usarla come spazio filtro: d'inverno accumula calore gratuito e riduce le dispersioni del fronte principale, d'estate si apre e ventila.
| Inquadramento | Esito |
|---|---|
| Serra come intervento a sé (II.B o II.C) | Non ammesso |
| Serra dentro trasformazione nZEB (II.D) | Ammessa, se concorre alla qualifica |
| Riscaldamento di una serra agricola esistente | Ammesso come impianto (Titolo III) |
Realizzata da sola, la serra non trova titolo nel Conto Termico e conviene semmai guardare alle detrazioni edilizie. Inserita in una trasformazione nZEB dell'intero edificio, con l'APE post-operam che certifica la qualifica e l'asseverazione che la conta tra le tecnologie utili al risultato, rientra invece nelle spese dell'intervento II.D, ampliamento compreso finché resta sotto il 25% della volumetria.
Mettiamo che la loggia chiusa aggiunga 40 m³ a un edificio di 2.000 m³: l'incremento è del 2%, ampiamente dentro il limite. Se il progetto complessivo, cappotto, impianti e serra captante, porta l'APE post-operam alla qualifica nZEB, l'intera spesa ammissibile viene incentivata al 65%, serra inclusa. Senza quella qualifica finale, la stessa identica serra resterebbe un costo non incentivato.
La differenza la fa il progetto: non il manufatto in sé, ma il ruolo che ricopre nel bilancio energetico complessivo dell'edificio.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 2 (definizione nZEB, ampliamento 25%), Art. 5 comma 1 lettere b e d, Art. 8 comma 4; Regole Applicative, Paragrafi 9.2.2 e 9.4.2
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