#138In caso di sostituzione di infissi con nuovi elementi di superficie maggiore, è possibile richiedere l'incentivo facendo riferimento alla superficie finestrata ante operam?
Sì, il riferimento è proprio la superficie preesistente. L'incentivo per la sostituzione degli infissi si calcola sulla superficie minore tra quella ante-operam e quella post-operam. Se la nuova superficie vetrata è maggiore di quella originale, l'incentivo copre solo fino alla concorrenza della superficie effettivamente sostituita, mentre la parte di ampliamento resta per intero a carico tuo.
Da dove nasce la regola della superficie minore
L'intervento II.B è definito dal decreto come sostituzione di chiusure trasparenti esistenti. Nella formula dell'incentivo, Itot = %spesa × C × Sint, la superficie oggetto dell'intervento Sint è quella dell'elemento che viene rimpiazzato: ingrandire un foro finestra o ricavarne uno nuovo su una parete cieca è a tutti gli effetti una nuova realizzazione, che sta fuori dal perimetro del meccanismo.
Per questo il GSE assume come Sint la minore tra la configurazione prima e dopo i lavori. Vale in entrambe le direzioni: con infissi più grandi conta la superficie originaria, con infissi più piccoli conta quella nuova. In nessun caso l'incentivo può premiare metri quadri vetrati che prima non esistevano, qualunque sia la ragione architettonica dell'ampliamento. Nulla ti vieta di allargare il foro, semplicemente quella parte del lavoro non entra nel conto del GSE.
La logica è la stessa che regola l'ammissibilità delle chiusure trasparenti dell'involucro: si incentiva l'efficientamento dell'esistente, non l'aumento delle superfici disperdenti. Per lo stesso motivo una finestra aperta ex novo su una parete cieca resta fuori dall'incentivo per intero, non essendoci alcuna superficie ante-operam da sostituire.
Il secondo fattore della formula segue una disciplina gemella. Il costo specifico C, cioè la spesa sostenuta divisa per la superficie oggetto di intervento, si confronta con il costo massimo ammissibile della zona climatica, 700 €/m² in A, B e C oppure 800 €/m² in D, E ed F: quando C supera il Cmax, il calcolo dell'incentivo viene svolto con il Cmax.
L'aliquota di partenza è il 40% della spesa ammissibile, che sale al 55% nel multintervento con isolamento opaco e un impianto del Titolo III e fino al 100% sugli edifici pubblici con i requisiti dell'articolo 11. Per imprese ed ETS economici l'algoritmo è inoltre cappato in funzione dell'intensità massima del Titolo V, con il requisito di ridurre l'energia primaria non rinnovabile di almeno il 10%, o il 20% nei multinterventi.
Come si dichiara nella pratica?
Le Regole Applicative chiedono esattamente i numeri che servono alla regola. La relazione tecnica del progettista deve riportare il calcolo delle trasmittanze ante-operam e post-operam e l'indicazione delle superfici oggetto di intervento in entrambe le configurazioni: è su quella coppia di valori che il GSE individua la minore. Nel Modello 8 il tecnico indica la superficie totale post-operam, la tipologia dei serramenti sostituiti e, quando serve, il calcolo della trasmittanza dei nuovi elementi.
Anche le fotografie raccontano il prima e il dopo. Il fascicolo vuole le facciate ante-operam, in fase di lavorazione e post-operam, con l'indicazione delle chiusure sostituite quando l'intervento non copre l'intera facciata. Con fori allargati sono proprio queste immagini a rendere trasparente la differenza tra superficie originaria e superficie posata.
Restano ferme le altre condizioni dell'intervento II.B. La chiusura nuova deve rispettare il limite di trasmittanza della zona climatica, sui radiatori servono le valvole termostatiche o altri sistemi di termoregolazione, già presenti o installati insieme ai lavori. Se l'edificio ha un impianto da 200 kW in su valgono inoltre le regole sulla diagnosi energetica per gli interventi parziali.
Vale la pena ricordare che la regola copre tutte le chiusure dell'intervento II.B, non solo le finestre. Il decreto parla di chiusure apribili o assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili: la vetrina di un negozio rifatta più ampia segue la stessa sorte della finestra allargata, incentivo sulla superficie originaria e ampliamento a carico.
Sul piano dell'erogazione l'incentivo arriva in 5 rate annuali costanti, oppure in un'unica soluzione quando il totale non supera i 15.000 euro, con il tetto di 500.000 euro per l'intervento.
Il consiglio di cantiere: separare le voci in fattura
Quando il progetto prevede fori allargati, conviene chiedere al serramentista un computo che distingua la fornitura riferita alla superficie originaria dalle opere di ampliamento. La quota eccedente non entra comunque nella spesa ammissibile, quindi tenerla separata fin dal preventivo evita tagli inattesi in sede di valutazione e discussioni a posteriori con il committente su chi paga cosa.
Lo stesso vale per le opere murarie di allargamento del foro, che appartengono all'ampliamento e non alla sostituzione. Più il confine è netto nei documenti, più il calcolo del GSE ricalca quello che ti aspetti.
Ricordati infine della documentazione da conservare per i controlli: le schede tecniche del produttore con la trasmittanza di ogni tipologia di serramento installato, quelle dei sistemi di termoregolazione se di nuova installazione e il titolo autorizzativo o abilitativo quando la normativa locale lo richiede. Con un foro allargato quel titolo edilizio esiste quasi sempre, quindi tienilo nel fascicolo fin dall'inizio.
Un esempio pratico
In un edificio del terziario in zona climatica C, una finestra esistente di 2,0 m² viene sostituita con un serramento più grande da 2,5 m², dopo aver allargato il foro. La fornitura del nuovo infisso costa 1.750 euro.
| Voce | Valore |
|---|---|
| Superficie ante-operam | 2,0 m² |
| Superficie post-operam | 2,5 m² |
| Superficie incentivata (Sint, la minore) | 2,0 m² |
| Costo specifico C (1.750 / 2,0) | 875 €/m² |
| C tagliato al Cmax di zona C | 700 €/m² |
| Incentivo al 40% (0,40 × 700 × 2,0) | 560 € |
Il conto si chiude su 560 euro. Il costo specifico, riferito alla superficie oggetto di intervento, sfora il massimale di zona e viene riportato a 700 €/m²; la superficie che moltiplica è quella effettivamente sostituita, non quella posata. Il mezzo metro quadro di ampliamento con le sue opere murarie resta interamente a carico del committente.
La doppia limitazione lavora sempre nello stesso verso. Superficie e costo unitario vengono tagliati verso il basso quando eccedono, mai integrati verso l'alto, quindi gonfiare una qualsiasi delle due voci in fattura non sposta l'incentivo di un euro.
Se invece la nuova finestra fosse più piccola dell'originale, per esempio nel ridisegno di una facciata, il riferimento scenderebbe alla superficie post-operam, sempre la minore delle due. Un caso affine, dove pure conta la configurazione finale e non il singolo pezzo, è la sostituzione del solo vetro senza il telaio.
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 9.2.3 (formula Itot = %spesa · C · Sint e Tabella 17); D.M. 7 agosto 2025, Art. 5 comma 1 lettera b; Webinar GSE 26 gennaio 2026
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