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#9È possibile riconoscere l'intensità di incentivo del 100% per interventi realizzati su edifici degli istituti di ricerca (es. CNR, INRIM), enti pubblici sotto vigilanza MIUR, assimilandoli alla categoria di edifici scolastici?

A cura dell'Ing. Andrea Ursini Casalena

No, non è possibile. Il 100% dell'articolo 48-ter dipende dalla destinazione d'uso scolastica dell'edificio, non dalla natura pubblica del soggetto che lo possiede. Le Regole Applicative escludono in modo esplicito le università dalla nozione di edificio scolastico, principio che tiene fuori anche gli istituti di ricerca come CNR o INRIM.

Istituto di ricerca escluso dal 100% degli edifici scolastici

Il criterio è la destinazione d'uso, non chi possiede l'edificio

Molti legano il 100% alla natura pubblica dell'ente o alla vigilanza ministeriale, ma le Regole Applicative (paragrafo 12.11) fissano un criterio diverso. Quello che conta è che la destinazione d'uso dell'edificio sia univocamente riconducibile all'uso scolastico secondo la normativa di settore dell'edilizia scolastica, cioè la Legge 23/1996. Quel quadro normativo circoscrive la nozione di scuola alle istituzioni educative e agli istituti di istruzione del sistema scolastico nazionale, di ogni ordine e grado.

Un istituto di ricerca fa attività scientifica, non didattica scolastica, quindi i suoi edifici non superano la verifica, per quanto l'ente sia pubblico e vigilato da un ministero.

La conferma più netta arriva dal caso delle università. Le Regole Applicative scrivono senza giri di parole che le università non sono riconducibili a edifici pubblici adibiti a uso scolastico ai sensi dell'articolo 48-ter e della Legge 23/1996.

Se l'esclusione colpisce gli atenei, che pure fanno formazione, a maggior ragione vale per un ente che fa ricerca pura come il CNR o l'INRIM. Il confine è lo stesso che incontrano gli enti di formazione professionale, dove l'attività educativa non basta a fare di un edificio una scuola.

Quale incentivo spetta allora a CNR e INRIM?

Restare fuori dal 100% non vuol dire restare fuori dal Conto Termico, anzi. Gli enti di ricerca sono amministrazioni pubbliche a pieno titolo per l'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto, che richiama le amministrazioni dell'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e gli enti dell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni, una platea che comprende anche consorzi, enti pubblici economici e società in house quando intervengono su immobili dell'amministrazione.

Da soggetti pubblici ammessi possono quindi realizzare tutti gli interventi del Titolo II e del Titolo III con le aliquote ordinarie di ciascuna tipologia, fermo restando che per l'articolo 11, comma 1 l'incentivo erogato non può comunque eccedere il 65% delle spese sostenute.

La copertura può però salire fino al totale per altre vie. Sugli edifici di proprietà della PA e da essa utilizzati, l'articolo 17, comma 2 del decreto ammette il cumulo del Conto Termico con altri incentivi e finanziamenti pubblici, dai fondi PNRR ai FESR regionali, nei limiti di un fondo perduto complessivo del 100% delle spese ammissibili.

C'è poi un caso particolare che vale la pena conoscere. Se l'ente di ricerca occupa un edificio di proprietà di un Comune fino a 15.000 abitanti e vi svolge un servizio di interesse collettivo senza natura commerciale, l'aliquota diretta del 100% dei piccoli Comuni resta raggiungibile per la via dell'articolo 11, comma 2.

PercorsoBase normativaCopertura
Aliquota ordinaria PAArt. 11, comma 1 DMFino al 65% diretto
Cumulo con fondi pubblici (PNRR, FESR)Art. 17, comma 2 DMFino al 100% complessivo su edifici di proprietà PA utilizzati dall'ente
Edificio di Comune fino a 15.000 ab. in uso collettivoArt. 11, comma 2 DM100% diretto, se l'uso non è commerciale

Come il GSE accerta la destinazione scolastica

Per capire perché la strada dell'assimilazione non regge, aiuta guardare cosa chiede il GSE a chi il 100% lo domanda davvero. La destinazione scolastica va dimostrata con evidenza documentale, che le Regole Applicative dettagliano in modo puntuale.

  • La documentazione attestante l'inserimento nell'Anagrafica Regionale di Edilizia Scolastica.
  • La relazione tecnica dell'edificio scolastico.
  • Le planimetrie dell'immobile.
  • Il dossier fotografico che ne documenta l'uso effettivo.

Un edificio del CNR non compare in nessuna anagrafe scolastica e nessun dossier fotografico potrà mostrare aule del sistema nazionale di istruzione.

La verifica istruttoria si chiuderebbe con un rigetto della maggiorazione, per quanto l'istanza sia ben confezionata. Meglio impostare la pratica dall'inizio sull'aliquota ordinaria e costruire la copertura piena con il cumulo, che per una PA è un diritto e non una concessione.

L'eccezione dell'ala scolastica dentro il complesso

Il quadro cambia solo se dentro il complesso dell'ente opera una vera scuola pubblica censita, per esempio un istituto tecnico superiore statale.

In quel caso l'edificio diventa a destinazione mista e si applica la regola del paragrafo 12.11 sugli edifici con più destinazioni d'uso: il 100% è ammesso solo sulla porzione scolastica e solo per serramenti, schermature solari e relamping a LED, cioè gli interventi dell'articolo 5, comma 1, lettere b), c) ed e). Tutto il resto, dall'isolamento alla pompa di calore, resta all'aliquota ordinaria anche su quella porzione.

Un esempio pratico

Immagina un istituto del CNR che rifà i serramenti della propria sede di ricerca in un capoluogo, con una spesa ammissibile di 200.000 euro. L'ente è pubblico, ma l'edificio ha destinazione di ricerca, quindi l'incentivo diretto si ferma al 40% previsto per i serramenti dalla tabella 7 dell'Allegato 2, pari a 80.000 euro, con la possibilità di coprire la parte restante cumulando fondi PNRR o regionali fino al 100% della spesa.

Attenzione anche ai requisiti di contorno. L'aliquota del 40% presuppone che insieme ai serramenti ci siano, nuovi o già presenti, sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche, il costo specifico riconosciuto si ferma a 700 €/m² nelle zone climatiche A, B e C (800 €/m² in D, E ed F) e l'incentivo totale non supera i 500.000 euro.

Se l'intervento riguarda un intero edificio con impianto da 200 kW o più, diagnosi energetica ante operam e APE post operam diventano obbligatorie a pena di decadenza. La percentuale sale al 55% soltanto nel pacchetto che unisce serramenti, isolamento delle superfici opache e almeno uno degli interventi impiantistici del Titolo III indicati in tabella 7.

Un ultimo margine viene dai componenti prodotti nell'Unione Europea, che valgono una maggiorazione del 10% dell'incentivo spettante secondo l'allegato 4 delle Regole Applicative.

Ora sposta lo scenario su un complesso dove un'ala ospita un istituto tecnico statale censito nell'anagrafe regionale. Su quell'ala i serramenti rientrano tra gli interventi ammessi al 100% dell'articolo 48-ter, previa dimostrazione documentale della destinazione, mentre il resto del complesso continua a viaggiare con le aliquote ordinarie.

Il principio da portare a casa è sempre lo stesso, guarda all'edificio e al suo uso, mai all'etichetta dell'ente. Un caso a parte è quello delle strutture sanitarie pubbliche, che al 100% arrivano per una strada tutta loro.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 2 comma 1 lett. c), Art. 11 commi 1 e 2, Art. 17 comma 2; Art. 48-ter D.L. 14 agosto 2020 n. 104; Legge 11 gennaio 1996 n. 23; Regole Applicative, Paragrafo 12.11; Webinar 26/01/2026

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