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#8Una struttura sanitaria di proprietà di un Comune sopra i 15.000 abitanti: l'incentivo viene automaticamente individuato al 65%. È un bug del portale? (Dovrebbe essere al 100% per struttura sanitaria?)

A cura dell'Ing. Andrea Ursini Casalena

Sì, dovrebbe essere al 100%. Le strutture ospedaliere e sanitarie pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale hanno diritto all'incentivo pieno per effetto dell'articolo 48-ter del D.L. 104/2020, che vale a prescindere dalla popolazione del Comune proprietario. Se il portale ti propone il 65%, quasi sempre è perché l'edificio non è stato qualificato come struttura sanitaria.

Edificio sanitario pubblico con incentivo Conto Termico al 100%

Due porte diverse verso il 100%

Conviene tenere separate le due strade che portano al rimborso pieno, perché nella pratica si confondono di continuo. La prima riguarda gli edifici dei Comuni fino a 15.000 abitanti utilizzati dall'ente (articolo 11, comma 2 del decreto), dove la soglia di popolazione pesa. La seconda strada è quella dell'articolo 48-ter del D.L. 104/2020, che il paragrafo 12.11 delle Regole Applicative attua in dettaglio.

Questa seconda via assegna il 100% agli edifici pubblici scolastici e alle strutture ospedaliere e sanitarie pubbliche del SSN, di qualunque categoria catastale e senza tetto demografico. Una struttura sanitaria in un Comune da 40.000 abitanti imbocca la seconda strada, quindi il 100% le spetta lo stesso.

Il testo vigente del 48-ter è quello novellato dalla Legge 207/2024 (articolo 1, comma 376), che ha messo nero su bianco l'estensione alle strutture residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero del SSN.

Via al 100%Base normativaVincolo di popolazione
Edifici comunali utilizzati dall'enteArt. 11, comma 2 DMSì, Comune fino a 15.000 ab.
Scuole e strutture sanitarie pubbliche SSNArt. 48-ter D.L. 104/2020No, indipendente dalla popolazione

Le tre condizioni che il GSE verifica davvero

Il paragrafo 12.11 subordina il regime del 48-ter a tre condizioni, tutte presenti insieme. Vale la pena leggerle con gli occhi dell'istruttore, perché è su questi tre punti che la pratica passa o si ferma.

  • Chi realizza. L'intervento deve ricadere su un edificio pubblico e va realizzato da una Pubblica Amministrazione o da un ETS non economico che utilizza l'edificio pubblico.
  • Dove. L'edificio deve risultare registrato al catasto edilizio in una delle categorie catastali previste dal decreto.
  • Cosa. La destinazione d'uso deve essere univocamente riconducibile a struttura ospedaliera o ad altra struttura sanitaria pubblica del SSN, comprese quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero.

Il perimetro delle strutture ammesse è più largo di quanto sembri. Le Regole Applicative vi includono in modo esplicito gli Ospedali di Comunità e le Case di Comunità definiti dal DM Salute 77/2022, oltre alle RSA, alle case di cura e alle strutture di ricovero del servizio pubblico.

Ne restano fuori le strutture sanitarie private accreditate, che non sono equiparate alla PA nemmeno quando lavorano in convenzione con il SSN. Sul fronte opposto, la verifica della destinazione prescinde dalla categoria catastale dell'edificio, che rileva solo come requisito di ammissibilità generale.

Destinazione univoca o edificio misto? Qui si gioca la partita

C'è un punto che il portale non ti dice e che scopri solo in istruttoria. Se l'edificio ha destinazione interamente sanitaria, il 48-ter copre al 100% tutti gli interventi ammissibili, compresi quelli del Titolo III come la pompa di calore o il solare termico. Se invece nell'edificio convivono altre destinazioni, per esempio un piano di ambulatori sopra gli uffici comunali, le Regole Applicative restringono parecchio il campo.

Sugli edifici misti il 100% è ammesso solo sulla porzione con destinazione sanitaria e solo per tre famiglie di interventi dell'articolo 5, comma 1 del decreto: i serramenti (lettera b), le schermature solari (lettera c) e il relamping a LED (lettera e). Restano espressamente fuori l'isolamento delle superfici opache, la trasformazione nZEB, il building automation, le colonnine di ricarica, il fotovoltaico e tutto il Titolo III, dalle pompe di calore al teleriscaldamento.

Configurazione dell'edificioInterventi al 100%Interventi esclusi dal 48-ter
Destinazione univoca sanitariaTutti gli interventi ammissibili, Titolo III compresoNessuno (fermi i massimali)
Edificio misto (es. ambulatori + uffici)Serramenti, schermature e relamping LED sulla sola porzione sanitaria (art. 5, lett. b, c, e)Isolamento, nZEB, building automation, ricarica elettrica, fotovoltaico e tutto il Titolo III

Il 100% alza l'aliquota, non i massimali

Un equivoco frequente merita di essere sciolto subito. Il 48-ter porta al massimo la percentuale di spesa coperta, ma non tocca i tetti di calcolo del decreto. Restano ferme le limitazioni sul costo specifico, le modalità di calcolo previste per gli interventi del Titolo III e i valori massimi dell'incentivo dell'Allegato 2. Il testo di legge lo dice senza margini di lettura, facendo salvi i limiti per unità di potenza e per unità di superficie già previsti.

Per la parte di spesa che i massimali lasciano scoperta esiste comunque una rete. Sugli edifici di proprietà della PA e da essa utilizzati, l'articolo 17, comma 2 del decreto ammette il cumulo con altri incentivi e finanziamenti pubblici, dai fondi PNRR ai FESR regionali, nei limiti di un fondo perduto complessivo del 100% delle spese ammissibili.

Cosa fare sul portale se resta al 65%

Il valore che vedi comparire dipende dalla qualifica che hai dato all'edificio in compilazione. Quando il sistema resta ancorato al 65%, controlla di aver dichiarato di rientrare nel regime dell'articolo 48-ter, poi prepara l'evidenza documentale della destinazione sanitaria, da trasmettere insieme alla documentazione obbligatoria prevista per lo specifico intervento richiesto.

Per una struttura del SSN le Regole Applicative chiedono in particolare la relazione tecnica, le planimetrie e il dossier fotografico dell'edificio, più la documentazione amministrativa che ne attesta l'iscrizione come struttura del servizio sanitario nazionale.

La logica documentale ricalca quella del 100% dei piccoli Comuni e degli edifici scolastici, dove per le scuole serve l'inserimento nell'Anagrafica Regionale di Edilizia Scolastica. Il GSE accerta la destinazione d'uso in fase istruttoria, quindi conviene caricare tutto prima di trasmettere l'istanza, così eviti il rigetto della maggiorazione a lavori ormai avviati.

Un esempio pratico

Prendi una RSA di proprietà di un Comune con 40.000 abitanti che sostituisce la centrale termica con una pompa di calore. L'edificio supera la soglia dei 15.000 abitanti, ma ha destinazione interamente sanitaria, quindi rientra nell'articolo 48-ter e l'incentivo copre il 100% delle spese ammissibili, nei limiti dei massimali di potenza dell'Allegato 2.

Ora sposta la stessa pompa di calore in un edificio misto, con gli ambulatori al piano terra e gli uffici comunali ai piani superiori. Il quadro cambia del tutto, perché sugli edifici misti il Titolo III resta fuori dal 48-ter. Lì il 100% si salverebbe solo per serramenti, schermature o relamping della porzione sanitaria, mentre la pompa di calore tornerebbe all'aliquota ordinaria del 65%, con l'eventuale integrazione da coprire con fondi pubblici cumulabili.

Lo stesso ragionamento sulla destinazione torna utile con gli ETS non economici proprietari o utilizzatori, dove a decidere l'aliquota è la proprietà dell'immobile.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 11 comma 1 e Art. 17 comma 2; Art. 48-ter D.L. 14 agosto 2020 n. 104; Regole Applicative, Paragrafo 12.11; D.M. Salute 23 maggio 2022 n. 77; Webinar 26/01/2026

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