#16Un immobile comunale in concessione ai Carabinieri: l'incentivo sugli infissi si ferma al 65% anziché 100%. È corretto o è un errore di inserimento?
Con ogni probabilità è un errore di inserimento. Se il Comune ha fino a 15.000 abitanti ed è proprietario dell'immobile, darlo in concessione ai Carabinieri non fa perdere il 100%, perché la sicurezza pubblica è un servizio di interesse collettivo e non un'attività d'impresa. Le FAQ del GSE citano proprio le caserme tra gli usi ammessi.

Il 100% resta anche con un terzo che usa l'immobile
Il 100% dei Comuni fino a 15.000 abitanti (articolo 11, comma 2 del decreto) non pretende che l'edificio sia usato in prima persona dall'ente. Le Regole Applicative (paragrafo 4.2) estendono la maggiorazione agli edifici comunali utilizzati da soggetti terzi, purché non riconducibili a imprese, per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo attribuiti all'ente locale. La formula sembra astratta, ma il GSE l'ha riempita di casi concreti.
Le FAQ ufficiali citano in modo esplicito l'edificio municipale, le biblioteche e le caserme tra gli immobili che mantengono il diritto pieno. Nei materiali dei webinar compare perfino l'immobile comunale locato ad altra PA per un servizio pubblico di valenza locale, con l'esempio della caserma dei vigili del fuoco.
Una concessione all'Arma dei Carabinieri ci rientra in pieno, visto che la tutela della sicurezza è tra le funzioni di interesse generale prestate alla comunità.
Quali usi salvano il 100% e quali lo fanno cadere
La linea di confine passa dalla natura dell'attività svolta dentro l'immobile, non dal nome del soggetto che la svolge.
Le Regole Applicative elencano a titolo esemplificativo le attività turistico-ricreative come impianti sportivi, teatri e musei, quelle educative come scuole, biblioteche e asili nido, quelle sanitarie o para-sanitarie come le farmacie comunali e i centri di assistenza di base, i servizi sociali per minori, disabili o anziani, fino alla tutela della sicurezza e del decoro urbano con la polizia locale. Sul fronte opposto basta una gestione con natura d'impresa a chiudere la porta.
| Uso dell'immobile comunale | Aliquota | Perché |
|---|---|---|
| Caserma (Carabinieri, vigili del fuoco) | 100% | Servizio pubblico di valenza locale |
| Biblioteca, asilo nido, farmacia comunale, impianto sportivo | 100% | Attività pubblico-sociale senza natura d'impresa |
| Locale affittato ad attività commerciale | Niente 100% | Uso riconducibile a impresa: si torna alle aliquote ordinarie |
Le tre condizioni e i documenti che le provano
Perché il 100% regga in istruttoria servono tre elementi presenti insieme. Il Comune deve avere popolazione fino a 15.000 abitanti. La proprietà dell'immobile deve essere comunale. L'uso del terzo deve avere finalità pubblico-sociale, senza natura economica o commerciale. Il paragrafo 4.2 traduce ciascun requisito in un allegato preciso da caricare con la richiesta.
- Una dichiarazione redatta in conformità ai modelli 1 e 2, che attesta il rispetto della soglia di abitanti.
- La visura catastale dell'edificio, a prova della proprietà comunale.
- Il titolo da cui risulta che il terzo utilizza l'immobile e ne ha la disponibilità, per esempio il contratto di concessione, l'accordo per la gestione dell'attività di interesse generale o il contratto di locazione.
Se uno dei presupposti manca, per esempio in un Comune sopra la soglia, l'aliquota torna a quella ordinaria del 65%, con l'eventuale copertura del resto affidata al cumulo con altri fondi pubblici ammesso dall'articolo 17, comma 2 per gli edifici della PA. È la stessa logica che regola il 100% riconosciuto alle caserme e agli edifici pubblici in generale.
L'altra faccia della regola: proprietà e natura del soggetto
Il caso della caserma aiuta anche a capire quando il diritto pieno si rompe, perché i confini sono netti. Il primo riguarda la proprietà. Le FAQ del GSE precisano che il 100% non si applica se l'immobile è di proprietà di un ETS non economico, anche quando si trova in un Comune sotto i 15.000 abitanti. L'ente del terzo settore può beneficiare del diritto pieno solo da utilizzatore di un edificio comunale, con un titolo idoneo come la locazione, il comodato o la concessione, mai da proprietario.
Il secondo confine riguarda la natura del soggetto ammesso. Quando nell'immobile opera un'impresa, o un ETS economico, si applicano le regole sugli aiuti di Stato del Titolo V del decreto, con le intensità massime dettate dall'articolo 27, sempre più basse del rimborso pieno.
Resta invece aperta la via dell'articolo 48-ter per scuole e strutture sanitarie pubbliche, dove la proprietà comunale non serve. Sono tre regimi diversi che il portale tratta con flag diversi, per questo la compilazione va fatta con attenzione.
Perché il portale mostra il 65%
Quando i requisiti ci sono, ma il sistema propone il 65%, la causa è quasi sempre nella compilazione. O non hai selezionato la qualifica che attesta l'uso pubblico-sociale dell'immobile, oppure il titolo di concessione non è finito tra gli allegati.
Il valore proposto in automatico segue le dichiarazioni rese, quindi conviene rivedere la sezione dell'edificio, spuntare il regime dell'articolo 11, comma 2 e caricare l'evidenza dell'uso prima di trasmettere l'istanza. Il GSE riscontra il diritto al 100% in fase istruttoria sulla base di quei documenti.
Un dettaglio che sfugge spesso riguarda i serramenti: per gli interventi dell'articolo 5, comma 1, lettere a)-f) realizzati con componenti prodotti nell'Unione Europea spetta anche la maggiorazione del 10% dell'incentivo, secondo l'allegato 4 delle Regole Applicative, sempre nel tetto del 100% delle spese. Per le richieste in prenotazione la maggiorazione viene rendicontata al saldo, a lavori conclusi.
Un esempio pratico
Prendi un Comune di 6.000 abitanti che rifà gli infissi della caserma dei Carabinieri di sua proprietà, concessa in uso all'Arma. Le condizioni ci sono tutte.
La popolazione è sotto soglia, la proprietà è comunale e l'uso di pubblica sicurezza non ha scopo d'impresa, quindi l'incentivo copre il 100% delle spese ammissibili, nei limiti dei massimali di superficie previsti per i serramenti dalla tabella 7 dell'Allegato 2, cioè un costo massimo di 700 €/m² nelle zone climatiche A, B e C, che sale a 800 €/m² in D, E ed F.
Con infissi prodotti nell'Unione Europea si aggiunge il 10% di maggiorazione, fermo restando il tetto del 100%. Il 65% proposto dal portale va corretto qualificando l'edificio come immobile a uso pubblico-sociale e allegando la concessione.
Se lo stesso Comune desse invece in affitto il piano terra a un bar, su quella porzione il diritto pieno cadrebbe, perché l'uso commerciale è fuori dal perimetro del paragrafo 4.2. Il criterio è coerente con il 100% dei piccoli Comuni e con la possibilità di intervenire su più immobili comunali.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 11 comma 2, Art. 17 comma 2; Regole Applicative, Paragrafo 4.2; FAQ GSE n. 446; Webinar 26/01/2026
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