#523Fattura con mandato all'incasso e quota residua pagata da una finanziaria: l'impostazione è corretta e come vanno compilati i campi del finanziamento a portale?
L'impostazione è corretta. Con il mandato all'incasso la fattura resta di 7.123,80 euro, pari alle spese ammissibili dichiarate a portale, e l'incentivo è solo una modalità di pagamento: non riduce l'imponibile né l'IVA. Sul finanziamento la risposta è sì, perché a pagare è un terzo.

La quadratura che il GSE va a cercare
Le Regole Applicative descrivono il funzionamento del mandato irrevocabile all'incasso in una frase che conviene tenere sotto gli occhi mentre si prepara la pratica:
«è necessario inviare la fattura, rilasciata dal soggetto installatore/fornitore, con importo pari al valore delle spese ammissibili indicato sul portale per l'intervento per il quale si intende richiedere l'incentivo. Il pagamento di tale fattura dovrà essere dimostrato computando l'importo dell'incentivo netto oggetto del mandato irrevocabile all'incasso e il bonifico per la quota complementare saldata dal Soggetto Responsabile».
Segue l'avvertimento più duro dell'intero paragrafo, che spiega perché tanti mandati vengono respinti: la somma fra gli importi dei bonifici e dell'incentivo netto deve coincidere con l'importo riportato in fattura, e non sono idonei i mandati che, sommati ai bonifici, non portino a un risultato coincidente. Nel tuo caso i conti tornano al centesimo.
| Voce | Importo | Chi versa |
|---|---|---|
| Imponibile | 6.476,18 € | base della fattura |
| IVA 10% | 647,62 € | calcolata sull'intero imponibile |
| Totale fattura | 7.123,80 € | coincide con le spese ammissibili a portale |
| Incentivo netto oggetto del mandato | 3.293,61 € | GSE al mandatario |
| Quota complementare | 3.830,19 € | finanziaria per conto del Soggetto Responsabile |
L'importo che il portale confronta è dunque il totale ivato, non l'imponibile. Per un privato residenziale l'IVA è un costo che non recupera, e il decreto include nelle spese ammissibili le voci elencate all'articolo 9 «comprensive di IVA, dove essa costituisca un costo». Le tue spese ammissibili valgono quindi 7.123,80 euro, non 6.476,18.
L'incentivo non è uno sconto in fattura
Qui sta l'equivoco più diffuso, alimentato dall'abitudine ai bonus edilizi. Nel Conto Termico non esiste lo sconto in fattura: esiste il mandato irrevocabile all'incasso, con cui il Soggetto Responsabile incarica il fornitore di riscuotere per suo conto il credito verso il GSE. Il fornitore non pratica un abbuono, viene pagato per intero da due fonti diverse.
La conseguenza pratica è che l'incentivo non entra nel calcolo dell'imposta. L'IVA al 10% si applica sull'intero imponibile della fornitura, cioè sui 6.476,18 euro, e resta 647,62 euro: nessuna disposizione del decreto o delle Regole Applicative consente di abbattere la base imponibile con l'incentivo, che è un contributo pubblico erogato a valle e non una riduzione del corrispettivo pattuito.
Esporre l'incentivo come voce in detrazione è quindi legittimo, purché resti quello che è: una riga della sezione dedicata alle modalità di pagamento, o un'annotazione, che non tocca né l'imponibile né il totale del documento. Se invece la detrazione venisse portata dentro il corpo fattura fino a far scendere il totale a 3.830,19 euro, la quadratura salterebbe e il mandato verrebbe giudicato non idoneo.
Il resto degli elementi obbligatori è quello ordinario del paragrafo 12.2, già trattato nella scheda su come indicare il decreto e l'intervento in fattura: intestazione al Soggetto Responsabile, riferimento al D.M. 7 agosto 2025, descrizione chiara dell'intervento, partita IVA dell'emittente e codice fiscale del committente. Il modulo firmato del mandato, poi, ha un suo posto preciso fra gli allegati, indicato nella scheda su dove caricare il mandato a portale.
Può pagare la finanziaria al posto tuo?
Sì, ed è un caso previsto in modo esplicito. La regola generale è stringente: il Soggetto Ordinante dei pagamenti deve essere il Soggetto Responsabile, che utilizza esclusivamente un conto corrente a lui intestato.
Subito dopo, però, le Regole Applicative elencano le condizioni in cui un soggetto diverso può pagare per suo conto, e la prima della lista è proprio la tua: «nel caso di leasing o finanziamento, nel quale provvede la società di leasing a pagare per conto del Soggetto responsabile. In tale condizione, dovranno essere forniti tutti i documenti volti a dimostrare l'accordo intercorso tra soggetto responsabile e società di finanziamento».
Il credito al consumo ha poi una prescrizione dedicata sulla causale: «in caso di finanziamento tramite terzi diverso dal leasing (ad es. il credito al consumo tramite società finanziaria), la causale del bonifico deve riportare i riferimenti del Soggetto Responsabile (nominativo e Partita IVA e/o codice fiscale)». La causale che hai descritto, con decreto, Soggetto Responsabile e beneficiario, va in questa direzione; verifica che compaiano anche il numero e la data della fattura, richiesti per tutti i bonifici.
Una differenza da non trascurare riguarda l'intestazione. Nel leasing la fattura va intestata alla società di leasing e si allega il contratto; nel credito al consumo la fattura resta intestata al Soggetto Responsabile, perché la finanziaria si limita a pagare per suo conto. Il tuo caso è il secondo.
Attenzione infine alla trappola più costosa di questa sezione: se la causale richiama norme di altri incentivi statali, per esempio i modelli di bonifico parlante per le detrazioni fiscali, si decade dal diritto agli incentivi. La procedura di rimedio esiste ma è pesante, ed è descritta nella FAQ sul bonifico parlante usato per errore.
Il campo del finanziamento va valorizzato
La risposta è sì, anche se il bonifico è già partito e la contabile viene allegata. Il fatto che la spesa risulti sostenuta non cambia chi l'ha materialmente sostenuta: sulla contabile l'ordinante è la società finanziaria, non tu, e questo è esattamente lo scostamento dalla regola generale che la dichiarazione serve a giustificare.
Dichiarare "NO" significherebbe consegnare all'istruttore un bonifico proveniente da un conto non intestato al Soggetto Responsabile senza la cornice che lo rende ammissibile. L'esito prevedibile è una richiesta di integrazione, con i tempi che ne conseguono, quando non un rilievo più serio. Rispondere "SI" apre invece la strada al caricamento del contratto di finanziamento, che le Regole Applicative pretendono in ogni caso fra i documenti dell'accordo.
Va tenuto distinto un altro piano, quello della cumulabilità. Un credito al consumo non è un incentivo statale, quindi non incide sul divieto dell'articolo 17 del decreto, che peraltro fa salvi in modo espresso i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse. La sezione sulle risorse che non concorrono al cumulo segue una logica sua, spiegata nella scheda su cosa scrivere nel campo risorse proprie.
I due importi non sono per forza lo stesso numero
Su questo punto va detto con franchezza che i documenti del Conto Termico non definiscono i due campi: non c'è una istruzione di compilazione né nelle Regole Applicative né nelle FAQ ufficiali, e il senso va ricavato dalla lettera delle due voci.
L'"importo totale del finanziamento" è quanto la finanziaria ti ha concesso in forza del contratto. La "quota parte dell'importo del finanziamento erogato a copertura delle spese ammissibili" è invece la porzione di quel finanziamento che ha effettivamente pagato spese ammissibili dell'intervento, cioè i 3.830,19 euro bonificati al mandatario.
I due valori coincidono solo se il contratto finanzia esattamente quella cifra e nulla di più. Divergono in due situazioni frequenti:
- il finanziamento copre anche lavori o forniture estranei all'intervento incentivato, per esempio opere edili non ammissibili eseguite nello stesso cantiere;
- l'importo contrattuale ingloba interessi, spese di istruttoria, imposta di bollo o polizze accessorie.
Gli oneri finanziari non compaiono nell'elenco tassativo delle spese ammissibili dell'articolo 9 del decreto, quindi non entrano nella quota parte, non vanno in fattura e non generano incentivo. Se il tuo contratto è un finanziamento di puro capitale pari a 3.830,19 euro erogati al fornitore, allora sì, nei due campi va lo stesso importo.
Un esempio pratico
Confrontiamo due contratti che finanziano lo stesso identico intervento, per vedere quando i due campi si separano.
| Scenario | Importo totale del finanziamento | Quota parte su spese ammissibili |
|---|---|---|
| Capitale erogato al fornitore, oneri addebitati nelle rate | 3.830,19 € | 3.830,19 € |
| Contratto da 4.100 € con istruttoria e bollo capitalizzati | 4.100,00 € | 3.830,19 € |
| Contratto da 6.000 € che copre anche opere murarie non ammissibili | 6.000,00 € | 3.830,19 € |
In tutti e tre i casi il numero che il GSE incrocia con la fattura resta 3.830,19 euro, perché è quello che compare sulla contabile del bonifico al mandatario. Cambia soltanto la fotografia del contratto di credito.
Prima di inviare, un ultimo controllo a mente fredda su tre righe: il totale della fattura, l'incentivo netto indicato nel mandato e l'importo della contabile. Se 3.293,61 più 3.830,19 fa 7.123,80, la parte più insidiosa della pratica è già risolta. La modulistica aggiornata, mandato compreso, si scarica dalla pagina del GSE dedicata al Conto Termico.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 9 comma 1, Art. 17, Art. 18 comma 1; Regole Applicative, Paragrafi 12.2 e 12.3.1
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