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#527Per una ETS non economica, per la prenotazione è necessario avere un progetto definitivo o esecutivo o può bastare un preliminare?

A cura dell'Ing. Andrea Ursini Casalena

Per prenotare gli incentivi non serve un progetto definitivo o esecutivo. Nel caso i il documento che regge la richiesta è la diagnosi energetica, affiancata dalla delibera dell'organo competente dell'ETS. Il progetto esecutivo compare una sola volta nelle Regole Applicative, per gli edifici colpiti da calamità naturale, in deroga all'obbligo di diagnosi.

Prenotazione Conto Termico per un ETS non economico: diagnosi energetica e delibera al posto del progetto esecutivo

I tre canali che un ETS non economico ha davanti

Un ETS che non svolge attività di carattere economico è assimilato alla Pubblica Amministrazione (art. 4 comma 2 e art. 7 comma 2 del decreto), quindi può prenotare l'incentivo prima di spendere un euro. Le Regole Applicative, alla Tabella 10 del paragrafo 4.1.2, dicono anche quali strade gli restano aperte quando è lui stesso il Soggetto Responsabile: i casi i, iii e iv. Il caso ii vale solo quando il ruolo di Soggetto Responsabile passa a una ESCO.

Il punto che interessa a chi progetta è che nessuno dei tre canali si aggancia a un livello di progettazione. Il decreto ragiona per documenti che dimostrano l'impegno a fare l'intervento, non per elaborati progettuali:

  • Caso i: diagnosi energetica più delibera dell'organo competente, conforme allo statuto dell'ente.
  • Caso iii: contratto di prestazione energetica o altro contratto di fornitura integrato, con il prospetto dei costi ripartiti per tipologia di spesa ammissibile.
  • Caso iv: atto o delibera che attesta l'assegnazione dei lavori, con la documentazione della consegna all'impresa esecutrice.

Perché nel caso i la diagnosi prende il posto del progetto

Nel caso i la diagnosi energetica è il documento su cui poggia tutta la richiesta. È lei a individuare gli interventi che la delibera dovrà richiamare; senza, il presupposto del canale viene meno, come spieghiamo nella FAQ sull'obbligo di diagnosi per un ETS che prenota.

Una diagnosi redatta secondo il paragrafo 9.16.1 è un lavoro serio, ma resta un documento di analisi. Va firmata da un EGE certificato UNI CEI 11339 o da una ESCo certificata UNI CEI 11352, deve rispettare il pacchetto UNI CEI EN 16247 e i criteri minimi dell'Allegato 2 del D.Lgs. 102/2014. Quelle norme chiedono di individuare gli interventi migliorativi e di valutarne la convenienza tecnico-economica, non di sviluppare tavole, particolari e computi analitici. È lo stesso ragionamento che abbiamo fatto per le diagnosi su edifici comunali destinati a diventare nZEB, dove il computo metrico di dettaglio non è richiesto.

La delibera che le sta accanto è l'altro pezzo obbligatorio. Per un ETS non è la delibera di Giunta, ma il verbale dell'organo competente in relazione alla tipologia di intervento, in conformità con lo statuto: assemblea dei soci, consiglio di amministrazione, consiglio direttivo, comitato esecutivo, presidente dell'ente. Su cosa deve contenere questo atto abbiamo una FAQ dedicata all'atto amministrativo da allegare alla diagnosi.

Casi iii e iv: il progetto esiste già, ma resta in archivio

Nel caso iii e nel caso iv il livello di definizione del progetto è più alto, per forza di cose: c'è un contratto firmato oppure ci sono lavori già assegnati e consegnati. Anche qui, però, il GSE non chiede di caricare gli elaborati. Chiede il contratto con il prospetto dei costi, oppure l'atto di assegnazione con la prova della consegna.

Per l'ETS le Regole aggiungono una semplificazione che vale la pena conoscere. Il decreto, all'art. 14 comma 2 lettera b) punto iv, parla di verbale di consegna redatto dal direttore dei lavori secondo il D.Lgs. 36/2023, cioè con la formalità del codice dei contratti pubblici. Le Regole Applicative, al paragrafo 4.1.2, precisano che l'ETS "potrà trasmettere qualsiasi atto o delibera dell'organo competente idonea ad attestare la consegna dei lavori all'impresa esecutrice". Un'associazione che affida i lavori con una scrittura privata non deve inventarsi una procedura di gara per rientrare nel caso iv.

Cambia invece il tempo che hai per muoverti dopo la lettera di accettazione del GSE, con una differenza sostanziosa fra i canali.

CanaleDocumenti alla prenotazioneTermine per l'avvio lavori
Caso iDiagnosi energetica + delibera dell'organo competente18 mesi dall'accettazione
Caso iiiContratto EPC o di fornitura integrata + prospetto costi90 giorni dall'accettazione
Caso ivAtto di assegnazione + attestazione di consegna lavori90 giorni dall'accettazione

I 18 mesi del caso i sono esattamente il tempo che serve per fare la progettazione vera, affidare i lavori e consegnare il cantiere: alla dichiarazione di avvio lavori si allegano la documentazione di assegnazione, il contratto con l'importo di aggiudicazione e il verbale di consegna. Prenotare con la sola diagnosi non è una scorciatoia, è il disegno del meccanismo.

Quando serve davvero il progetto esecutivo?

In un'unica ipotesi, quella degli edifici interessati da eventi di calamità naturale. Lì il decreto consente di saltare la diagnosi. Al suo posto il paragrafo 7.1 delle Regole chiede il progetto esecutivo, che deve contenere una relazione tecnica progettuale idonea a dimostrare la conformità dei singoli interventi ai requisiti del decreto più l'atto di impegno a realizzarli. Il progetto esecutivo entra quindi in sostituzione della diagnosi, nell'unico caso in cui il decreto se ne priva.

L'altra ricorrenza del termine nelle Regole riguarda i contratti di partenariato pubblico-privato del paragrafo 12.12.4, dove serve il progetto esecutivo verificato e approvato ai sensi del D.Lgs. 36/2023. È una fattispecie riservata alle amministrazioni pubbliche, non praticabile da un ETS che agisce come Soggetto Responsabile.

E se l'intervento è una trasformazione in nZEB?

Allora il livello di dettaglio richiesto sale, quale che sia il canale scelto. Per l'intervento II.D il paragrafo 7.1 è netto: la richiesta va sempre corredata da diagnosi energetica, relazione tecnica progettuale con gli elaborati grafici ante e post-operam e fac-simile dell'APE post-operam con la classificazione nZEB. Il paragrafo 9.4.4 elenca anche cosa deve esserci dentro quella relazione: stratigrafie ante e post, dettagli costruttivi dei ponti termici, schemi funzionali d'impianto, superfici e volumetrie.

Non è il "progetto esecutivo" del codice dei contratti, ma è un progetto vero, firmato dal progettista. Su questo punto vale la pena leggere anche la FAQ sulla lettura dell'art. 15 comma 4 per gli interventi nZEB in prenotazione. Per tutti gli altri interventi del Titolo II e del Titolo III il pacchetto resta quello ordinario, con la diagnosi che scende a relazione tecnica descrittiva sotto i 200 kW nei casi ii, iii e iv.

Un esempio pratico

Un'associazione di promozione sociale iscritta al RUNTS, non economica, occupa un immobile di 900 m² e vuole sostituire la vecchia caldaia da 140 kW con una pompa di calore. Il consiglio direttivo vuole bloccare l'incentivo prima di indire la selezione dell'installatore, quindi sceglie il caso i.

Cosa serve al momento della richiesta: la diagnosi energetica firmata dall'EGE, il verbale del consiglio direttivo che approva l'intervento previsto dalla diagnosi, la dichiarazione delle spese da sostenere compilata a portale e, se l'associazione fa operare il proprio tecnico, la delega al Soggetto Delegato. Nessuna tavola progettuale, nessun computo metrico analitico.

Sul fronte dei costi, la diagnosi non pesa sul bilancio dell'ente: per gli ETS l'incentivo copre il 100% della spesa, entro il costo unitario massimo della Tabella 21.

VoceDato del casoEffetto
Superficie utile900 m²Sotto i 2.500 m²: 2,50 €/m²
Massimale diagnosi2.250 €Entro il tetto di 13.000 €
Quota a carico dell'ETS0 €Incentivo al 100% per gli ETS

Dopo la lettera di accettazione l'associazione ha 18 mesi per affidare i lavori e caricare la dichiarazione di avvio, mesi in cui svilupperà la progettazione esecutiva con calma. Un avvertimento sul calendario, però, è d'obbligo: dalla chiusura del Portaltermico del 3 marzo 2026 la prenotazione è sospesa e la riapertura del 13 aprile riguarda il solo accesso diretto, come ricostruiamo nella FAQ sullo stato della prenotazione. La diagnosi e la delibera si possono preparare intanto, perché sono i documenti che serviranno il giorno in cui il canale riaprirà: le comunicazioni ufficiali sulla riapertura passano dalla pagina GSE del Conto Termico 3.0.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 4 comma 2, Art. 7 comma 2, Art. 14 commi 2 e 3, Art. 15 comma 4; Regole Applicative, Paragrafi 4.1.2, 7.1, 7.4, 9.4.4, 9.16.1, 12.12.4

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