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#14Se una casa di riposo di proprietà pubblica è gestita da una società pubblico-privata (40% pubblica, 60% privata), la società ha diritto al 100% dell'incentivo?

A cura dell'Ing. Andrea Ursini Casalena

Il 100% non dipende dalla società che gestisce, ma dall'edificio. Spetta se la casa di riposo è una struttura sanitaria o assistenziale pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, oppure se l'immobile è di proprietà di un Comune fino a 15.000 abitanti ed è destinato a un servizio pubblico. La quota 40/60 del capitale della società, da sola, non attribuisce né toglie il 100%.

Il 100% è legato all'edificio, non al gestore

L'art. 11 comma 2 àncora l'aliquota piena a una condizione oggettiva dell'immobile, non alla natura del soggetto che lo gestisce. Il 100% spetta agli edifici pubblici dell'art. 48-ter (tra cui le strutture sanitarie e assistenziali pubbliche) e agli edifici di proprietà di un Comune fino a 15.000 abitanti.

Una società a capitale misto con il 40% pubblico non è una Pubblica Amministrazione, perché il pubblico non ne ha il controllo. Ma questo non è il punto: se l'edificio è pubblico e la struttura rientra tra quelle assistite dalla norma, il 100% segue l'edificio, non la compagine societaria del gestore.

I due percorsi possibili

Situazione dell'edificioAliquota
Struttura sanitaria o assistenziale pubblica del SSN100% ovunque (art. 48-ter)
Immobile di un Comune fino a 15.000 abitanti, a uso pubblico anche se dato in gestione a terzi100%
Struttura non SSN, in Comune oltre i 15.000 abitantialiquote ordinarie

Il nodo, quindi, è duplice: la proprietà pubblica dell'edificio e la sua riconducibilità a una struttura del SSN o a un Comune sotto soglia. La percentuale di capitale privato nella società di gestione resta irrilevante ai fini dell'aliquota.

Un esempio pratico

Una casa di riposo è di proprietà di un Comune di 8.000 abitanti, che ne ha affidato la gestione a una società mista (40% Comune, 60% privato) per un servizio socio-assistenziale.

L'edificio è comunale, in un Comune sotto i 15.000 abitanti, destinato a un servizio di interesse pubblico: l'intervento accede al 100%, perché la gestione affidata a terzi per finalità collettive non fa venire meno il requisito. Se invece l'immobile fosse di proprietà della società privata e non del Comune, il 100% non spetterebbe: si applicherebbero le aliquote ordinarie, come per una struttura sanitaria privata accreditata. Vale sempre il principio per cui il 100% dipende dalla proprietà dell'edificio.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 11 comma 2; D.L. 104/2020, Art. 48-ter; Regole Applicative, Paragrafo 3.4

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