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#479In riferimento a un progetto di edificio NZEB promosso da una Pubblica Amministrazione con copertura incentivi al 100%: è obbligatorio eseguire la totalità degli interventi di efficientamento possibili, oppure è sufficiente implementare esclusivamente quelli previsti dal calcolo termico per il rispetto della normativa sui 'Requisiti Minimi'?

No, non è necessario realizzare indistintamente tutte le tipologie di intervento previste dal Conto Termico. È sufficiente ed essenziale realizzare esclusivamente il mix di interventi (sull'involucro e sugli impianti) individuati nel calcolo termotecnico, purché tali interventi garantiscano il raggiungimento dei requisiti minimi previsti dalla normativa per la classificazione nZEB.

Ecco nel dettaglio come funziona la regola per l'Intervento II.D (Trasformazione in "edifici a energia quasi zero") e a cosa dovete prestare attenzione:

  1. Il principio del "Risultato" (L'A.P.E. post-operam). Il Conto Termico 3.0 considera la trasformazione in nZEB come un unico macro-intervento onnicomprensivo. L'ammissibilità all'incentivo non si basa sull'aver spuntato una lista di tecnologie, ma sul risultato finale: l'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) redatto a fine lavori deve riportare esplicitamente la classificazione di "edificio a energia quasi zero". Per raggiungere questo traguardo, sono ammessi e incentivabili tutti gli interventi di efficienza energetica (isolamento, infissi, ecc.) e di produzione da fonti rinnovabili utili a soddisfare il calcolo termico.
  2. I requisiti minimi del calcolo termico. Se il vostro progetto rispetta i parametri imposti dal D.M. 26 giugno 2015 (e successive modifiche introdotte dal D.Lgs. 199/2021), gli interventi scelti sono corretti e sufficienti. Nello specifico, il calcolo termico dovrà dimostrare che il vostro edificio ha prestazioni migliori rispetto all'edificio di riferimento per i seguenti parametri:
    • Coefficiente di scambio termico per trasmissione (H’T);
    • Area solare equivalente rispetto alla superficie utile (Asol,est /Asuputile);
    • Efficienze medie stagionali degli impianti (ηH, ηw, ηc);
    • Indici di prestazione energetica globale (EPgl,tot).
  3. L'obbligo tassativo del Fotovoltaico / Fonti Rinnovabili. C'è però un elemento cruciale a cui dovete prestare massima attenzione nel vostro calcolo termico. Oltre a isolare l'edificio, l'intervento nZEB richiede l'assolvimento degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili previsti dall'art. 26 del D.Lgs 199/2021. Come chiarito dal GSE, questo si traduce nell'obbligo di installazione dell'impianto fotovoltaico. L'assenza del fotovoltaico nel progetto nZEB è causa di rigetto della pratica, a meno che il tecnico non dimostri tramite un'apposita relazione l'effettiva "impossibilità tecnica" di installarlo sull'edificio. Inoltre, non sono ammesse tra le spese incentivabili le apparecchiature alimentate a combustibili fossili (es. caldaie a gas a condensazione).
  4. Il ruolo della Diagnosi Energetica. Essendo una Pubblica Amministrazione, per accedere all'incentivo nZEB dovrete obbligatoriamente far redigere una Diagnosi Energetica ante-operam (le cui spese vi saranno rimborsate al 100%). Sarà proprio questo documento a giustificare formalmente al GSE il mix di interventi scelti, contenendo la descrizione dettagliata delle soluzioni individuate sulle strutture e sugli impianti per raggiungere i consumi caratteristici dell'edificio nZEB.

Il vostro calcolo termico e la vostra Diagnosi Energetica detteranno la linea. Se questi documenti dimostrano che per far diventare l'edificio nZEB (nel rispetto del D.M. 26 giugno 2015 e della quota rinnovabili) basta coibentare il tetto, cambiare le finestre e mettere una pompa di calore con fotovoltaico, non sarete obbligati a coibentare anche i pavimenti o a installare il solare termico. L'incentivo al 100% coprirà le spese del pacchetto di interventi che avete effettivamente realizzato, nel limite dei massimali di costo al metro quadro previsti per gli nZEB (1.000 o 1.300 €/m² a seconda della zona climatica).

Fonti: Decreto 7 agosto 2025, Articolo 5; Decreto 7 agosto 2025, Articolo 11; Regole Applicative, Paragrafo 4.2; Webinar 19 gennaio 2026; Webinar 26 gennaio 2026

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