#536Per una pratica di Conto Termico con pompa di calore e fotovoltaico già allacciato da 24 kW, posso aumentare la potenza disponibile del POD da 20 a 24 kW prima di presentare la richiesta preliminare?
Aumentare il POD da 20 a 24 kW non basta a rendere ammissibile la pratica. Per imprese ed ETS economici, la richiesta preliminare deve precedere l'avvio dei lavori. Se il fotovoltaico è già realizzato senza averla inviata tempestivamente, aumentare la potenza non recupera quel requisito. Le Regole Applicative non chiariscono l'accettabilità dell'aumento successivo all'allacciamento.

Quale potenza del fotovoltaico va confrontata con il POD?
Quando prendi in mano la pratica di connessione, verifica anzitutto che i due valori si riferiscano alle grandezze effettivamente richieste dal Conto Termico. Le Regole Applicative GSE, al paragrafo 9.8.1, fissano una potenza fotovoltaica compresa fra 2 kW e 1 MW, che non deve superare la potenza disponibile sul punto di prelievo.
Se consulti il Modello 8 di asseverazione, nella sezione II.H trovi due richieste distinte: la potenza disponibile sul POD e la potenza totale dell'impianto, calcolata sommando le potenze dei singoli moduli. Per il fotovoltaico devi quindi fare riferimento alla potenza del campo di moduli. La sola potenza dell'inverter o il limite di immissione autorizzato non sostituiscono automaticamente quel valore.
Sul contratto di fornitura, controlla che i 20 kW indicati siano davvero la potenza disponibile in prelievo. Se hai sottomano un contratto o una bolletta che riporta solo la potenza impegnata, devi risalire al dato della potenza disponibile, senza presumere che coincidano e senza applicare maggiorazioni automatiche.
Con 24 kW di moduli e 20 kW disponibili al contatore, il limite normativo non è rispettato. Portando la disponibilità effettiva a 24 kW, la verifica numerica torna, perché 24 ≤ 24. Andrebbe bene anche una disponibilità superiore, dato che il Conto Termico non pretende un'uguaglianza perfetta. Resta da verificare se questo aumento di potenza, eseguito dopo l'allacciamento dell'impianto, possa essere ammesso nella tua pratica specifica.
Aggiornamento dell'8 ottobre 2026: posso chiedere l'incentivo solo su 20 kW?
Non basta chiedere l'incentivo soltanto su 20 kW lasciando installato l'impianto da 24 kW. Il paragrafo 9.8.1 delle Regole Applicative pone il limite sulla potenza dell'impianto fotovoltaico: rispettare la potenza disponibile sul POD è un requisito di ammissibilità dell'intervento.
Se i moduli installati hanno una potenza complessiva di 24 kW e sul POD sono disponibili 20 kW, rinunciare al contributo sui 4 kW eccedenti lascia invariato il confronto: 24 > 20. Il limite continua quindi a non essere rispettato.
Nel paragrafo citato non è prevista una deroga che permetta di superare questo requisito chiedendo l'incentivo solo su una parte della potenza. Questa conclusione deriva dal requisito riferito all'impianto; il testo non contiene un divieto specifico formulato come "rinuncia all'incentivo sui kW eccedenti".
Verifica inoltre che i 20 kW siano effettivamente la potenza disponibile in prelievo, senza identificarla automaticamente con quella impegnata. Non occorre che le due potenze coincidano: quella del fotovoltaico deve essere minore o uguale alla disponibilità del POD.
Restano le verifiche illustrate di seguito: l'eventuale aumento del POD successivo all'allacciamento va chiarito con il GSE e, per le imprese e gli ETS economici, quando obbligatoria la richiesta preliminare deve precedere l'avvio dei lavori.
La richiesta preliminare può arrivare dopo l'allacciamento?
Se stai per trasmettere la prima richiesta preliminare per un'impresa o per un ETS economico, controlla prima le date degli ordini e dei lavori. L'articolo 25, comma 3, del D.M. 7 agosto 2025 esclude infatti gli interventi per i quali la richiesta non sia stata inviata prima dell'avvio dei lavori, vincolo ripreso dal paragrafo 4.1 delle Regole Applicative.
Per definire l'avvio dei lavori si prende come riferimento il primo evento fra l'inizio dei lavori di costruzione e un impegno vincolante che renda irreversibile l'investimento, come la firma di un ordine di fornitura. Non fermarti alla fattura o al saldo. Anche un impianto non ancora montato può avere già superato quel momento.
La frase "già allacciato con la domanda di connessione" può descrivere due situazioni diverse:
- Se è stata soltanto avviata la pratica di connessione, senza lavori né ordini vincolanti, la preliminare può risultare ancora tempestiva. La nota 5 del paragrafo 4.1 esclude espressamente dal fermo impegno alcune attività preparatorie, fra cui rientra l'accettazione del preventivo di allacciamento.
- Se invece il fotovoltaico è già installato e attivato, i lavori sono certamente avviati. Nel regime ordinario previsto per le imprese, presentare ora la prima preliminare non permette di accedere all'incentivo per un'opera già eseguita.
La richiesta preliminare non è una prenotazione del contributo e non coincide con la domanda finale di accesso diretto. Un impianto connesso prima di caricare la domanda finale può essere ammissibile se rispetta ogni condizione, compresa la trasmissione tempestiva della preliminare prima dei lavori quando obbligatoria. L'allacciamento già avvenuto, preso di per sé, non comporta alcuna esclusione.
Per interventi avviati nel 2025 occorre verificare la norma transitoria del capitolo 13 delle Regole Applicative. La disposizione riguarda una specifica finestra di avvio lavori e un termine di invio ormai trascorso, quindi non consente di giustificare oggi una preliminare tardiva per i normali lavori del 2026.
L'aumento dopo l'allacciamento va chiarito con il GSE
Le Regole Applicative non chiariscono espressamente se sia possibile aumentare la potenza disponibile dopo l'allacciamento per regolarizzare una precedente eccedenza del fotovoltaico. Il testo delle Regole stabilisce il tetto da rispettare, ma non indica entro quale momento sia possibile adeguare il POD in una situazione di questo tipo.
Nelle istruzioni del GSE, la data di trasmissione della richiesta d'incentivo viene citata per la diversa verifica sulla connessione in bassa o media tensione. Applicare quella stessa data anche all'aumento di potenza sarebbe un'interpretazione. Non possiamo quindi darti una risposta generale del tipo "basta aumentare il contatore prima di caricare la pratica".
Il fatto che il distributore abbia completato l'allacciamento non risolve il dubbio. Le FAQ di E-Distribuzione sull'iter semplificato chiariscono che, per tale procedura, il limite rispetto alla potenza disponibile in prelievo non è più vincolante. Il CT 3.0 mantiene invece il proprio requisito per l'accesso all'incentivo.
Prima di far sostenere al cliente le spese per l'aumento di potenza confidando nel contributo, conviene sottoporre l'intera cronologia al GSE attraverso un quesito. Nel testo dovrai specificare se esiste già una preliminare tempestiva e chiedere se l'adeguamento successivo alla connessione sia considerato ammissibile per il tuo caso. Ricorda che una semplice richiesta al fornitore ancora in lavorazione non dimostra che la nuova potenza sia già effettivamente disponibile.
I documenti da controllare nella pratica PdC e fotovoltaico
Per scrivere al GSE, raccogli i documenti con cui puoi verificare potenze e date:
- natura del Soggetto Ammesso e destinazione catastale dell'edificio;
- schede tecniche dei moduli, numero dei pannelli, potenza complessiva e dati degli inverter;
- contratto di fornitura e documentazione del distributore sulla potenza disponibile, con decorrenza dell'eventuale aumento;
- domanda e preventivo di connessione, accettazione e verbale di attivazione;
- ordini di fornitura, contratti, documenti di avvio dei lavori e ricevuta dell'eventuale preliminare già trasmessa;
- progetto della sostituzione con pompa di calore elettrica e cronologia dell'intervento combinato.
Il progetto della pompa di calore ti serve anche per verificare l'abbinamento con il fotovoltaico. L'articolo 5, comma 1, lettera h), impone infatti che il fotovoltaico sia realizzato congiuntamente alla sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con una pompa di calore elettrica. Non basta installare oggi la PdC per chiedere l'incentivo su un impianto fotovoltaico autonomo realizzato in precedenza. Devi documentare che si tratta del medesimo intervento combinato, pur senza avere l'obbligo di installare ogni componente nello stesso giorno.
Non dimenticare poi i controlli sul dimensionamento del fotovoltaico rispetto al fabbisogno. La tolleranza del 5% si riferisce all'energia annua prodotta a fronte dei consumi di riferimento e non ti permette di superare del 5% la potenza disponibile del POD. Aumentare la potenza del contatore non aumenta da solo i consumi ammissibili nel calcolo.
Se la potenza totale dell'impianto è confermata a 24 kW, superi la soglia di 20 kW prevista dal paragrafo 9.8.4. Alla domanda finale dovrai quindi allegare la relazione tecnica di progetto timbrata e firmata, corredata dallo schema elettrico unifilare as-built. In fase di chiusura dell'intervento ti sarà utile verificare anche quale data di fine lavori considerare per PdC e fotovoltaico.
Un esempio pratico
Mettiamo il caso di un'impresa che installa 48 moduli da 500 W. La potenza complessiva del campo fotovoltaico risulta 48 × 500 W = 24.000 W, cioè 24 kW. Se la documentazione rilasciata dal distributore attesta 20 kW disponibili in prelievo, il limite non è rispettato, perché 24 > 20.
| Situazione | Confronto delle potenze | Conseguenza per la pratica |
|---|---|---|
| FV 24 kW, POD disponibile 20 kW | 24 > 20 | Limite di potenza non rispettato |
| POD aumentato effettivamente a 24 kW dopo l'allacciamento | 24 = 24 | Confronto numerico rispettato; accettabilità dell'adeguamento successivo da chiarire con il GSE |
| FV già realizzato senza preliminare tempestiva, POD poi aumentato a 24 kW | 24 = 24 | Nell'ordinario regime imprese resta la causa di inammissibilità legata all'avvio lavori |
Se l'impresa ha già inoltrato correttamente la preliminare prima di dare avvio ai lavori, la questione da sottoporre al GSE riguarda l'adeguamento del POD successivo all'allacciamento e la relativa documentazione. Se invece si appresta a trasmetterla per la prima volta dopo aver realizzato l'impianto, ottenere una disponibilità di 24 kW non sana il mancato rispetto dei termini.
Per inquadrare la tua situazione ti occorrono la ricevuta dell'eventuale preliminare, le date dei primi impegni e dei lavori e il verbale di attivazione. Da questi documenti puoi capire se c'è un aumento di potenza da sottoporre al GSE oppure una prima richiesta preliminare che arriva dopo l'investimento già eseguito.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 5 comma 1 lettera h e Art. 25 comma 3; Regole Applicative GSE, Paragrafi 4.1 (nota 5), 9.8.1 e 9.8.4, Capitolo 13; GSE, Modello 8, sezione II.H, pagina 6; E-Distribuzione, FAQ produttori, requisiti della connessione in iter semplificato, consultate l'8 ottobre 2026
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