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#521Se un'impresa ha presentato una CILA, ma non vi sono ancora fatture attestanti un fermo impegno, è possibile fare la richiesta preliminare?

A cura dell'Ing. Andrea Ursini Casalena

Sì, purché i lavori non risultino ancora avviati. Il deposito della CILA in Comune non chiude da solo la finestra: ciò che conta è la data di inizio lavori dichiarata nella comunicazione, oppure la data del primo fermo impegno a ordinare attrezzature, a seconda di quale delle due si verifichi prima.

Linea del tempo con deposito CILA, richiesta preliminare al GSE, data di inizio lavori dichiarata e primo ordine di attrezzature

Cosa considera il GSE come avvio dei lavori

Le Regole Applicative fissano il criterio in una sola frase, che vale la pena leggere per intero perché è lì che si gioca tutta la questione: «La data di avvio lavori è individuata con la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'intervento in progetto, come dichiarata nella comunicazione di inizio dei lavori presentata all'Amministrazione competente, ove prevista, o dalla data del primo fermo impegno a ordinare attrezzature o un altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima».

Quello che la frase indica è la data di inizio dei lavori dichiarata dentro la pratica edilizia, che con la data del suo protocollo può non coincidere affatto. La distinzione è quella che nel tuo caso tiene aperta o chiude la porta.

Il secondo criterio, il fermo impegno, ha una definizione altrettanto stretta. La nota 5 delle Regole Applicative lo identifica con il primo ordine documentato dal Soggetto Responsabile relativo alle spese di realizzazione dell'intervento. Restano fuori le attività preliminari, elencate una per una:

  • la progettazione;
  • l'accettazione del preventivo o dell'offerta di allacciamento alla rete con obbligo di connessione dei terzi;
  • la richiesta di permessi;
  • gli studi di fattibilità e le consulenze tecniche;
  • l'acquisto dei terreni e le prime operazioni di preparazione degli stessi.

La terza voce di quell'elenco è quella che ti riguarda da vicino. La parcella pagata al tecnico per redigere e depositare la CILA rientra fra le attività preliminari escluse, quindi resta fuori dal perimetro del fermo impegno anche quando la fattura del professionista è già stata emessa e saldata. Il fermo impegno nasce quando ordini il generatore, firmi il contratto d'appalto o versi un acconto al fornitore, non quando paghi chi ti ha preparato le carte.

La CILA depositata chiude la finestra?

Non di per sé, per la ragione appena vista. Se nella CILA hai indicato una data di inizio lavori futura e quella data non è ancora arrivata, hai tempo fino al giorno precedente per trasmettere la richiesta preliminare sul Portaltermico, sempre che nel frattempo non parta un ordine di fornitura.

Il ragionamento si ribalta se nella comunicazione hai dichiarato una data già trascorsa, o se il cantiere è di fatto partito. In quel caso l'avvio dei lavori si è già verificato e la preliminare arriva fuori tempo massimo, con le conseguenze che vedremo tra poco.

Il GSE ha affrontato esattamente questo dubbio in diretta, nel webinar del 26 gennaio 2026 dedicato al Titolo II. A chi domandava se la segnalazione edilizia valga come inizio lavori, il relatore ha risposto che quella data «può essere un riferimento utile», precisando subito dopo che vale comunque la regola del primo fermo impegno assunto. Il titolo edilizio, quindi, è il riferimento cronologico ordinario, salvo che un ordine anteriore abbia già spostato l'asticella all'indietro.

Nello stesso passaggio è arrivata una precisazione operativa che conviene tenere a mente: la data di avvio indicata nella preliminare deve stare nel futuro, perché, come ha detto il relatore, se oggi trasmetti la richiesta il GSE si aspetta che i lavori partano nei giorni successivi. Una preliminare con data di avvio retrodatata si contraddice da sola.

Prima di inviare, quindi, riprendi in mano il fascicolo edilizio e verifica quale data compare come inizio lavori, perché è quella che il GSE andrà a leggere in istruttoria e che dovrai riportare, coerentemente, nel Modello 4 alla voce «descrizione del progetto, indicando le date di inizio lavori». Una data dichiarata al Comune e una data diversa dichiarata al GSE sono la prima cosa che salta all'occhio di un istruttore.

Un'ultima nota per sgombrare il campo da un equivoco frequente. La CILA non rientra fra gli allegati obbligatori della pratica Conto Termico: sempre nel webinar del 26 gennaio il GSE ha chiarito che il titolo edilizio, quando la normativa lo impone, è un obbligo di legge che assolvi verso il Comune, mentre fra i documenti richiesti dal portale la CILA o la SCIA non compaiono.

Questo non significa che puoi farne a meno. Il titolo abilitativo resta fra i documenti da conservare, pronto per un eventuale controllo, dove la sua assenza sarebbe un problema ben più grande di una pratica incentivi.

Cosa rischia chi invia la preliminare a lavori già avviati

L'articolo 25, comma 3 del decreto è netto: non sono ammessi agli incentivi gli interventi per i quali, prima dell'avvio dei lavori, non sia stata presentata una richiesta preliminare di accesso comprensiva delle informazioni minime richieste. La conseguenza è l'inammissibilità della successiva domanda a consuntivo, senza gradazioni intermedie né decurtazioni percentuali.

La ragione sta nel Titolo V del decreto, che assoggetta gli incentivi alle imprese e agli ETS economici alla disciplina europea sugli aiuti di Stato. Uno dei requisiti di quella disciplina è l'effetto incentivante: l'aiuto deve avere stimolato un investimento che altrimenti non ci sarebbe stato. Se l'investimento era già irreversibile prima della domanda, quell'effetto per definizione non c'è.

Ecco perché la preliminare, come spiegato nella FAQ su che valore ha la domanda di ammissione preliminare, è una comunicazione obbligatoria e non una prenotazione di fondi: serve a fotografare il momento in cui hai chiesto l'aiuto.

Una finestra di recupero per chi si era mosso prima delle regole c'è stata, però è chiusa da tempo. Per gli interventi di imprese ed ETS economici con lavori avviati dal 7 agosto 2025 e non conclusi al 25 dicembre 2025 (data di entrata in vigore del decreto), le Regole Applicative hanno consentito l'invio della richiesta preliminare entro 30 giorni dalla loro pubblicazione, ossia entro il 18 gennaio 2026, in via transitoria tramite la PEC dedicata, perché il nuovo Portaltermico non era ancora in esercizio.

Le richieste inviate via PEC in quella fase restano valide; per tutto ciò che è venuto dopo vale la regola ordinaria e il canale è esclusivamente telematico sul portale.

E se il progetto cambia dopo l'invio?

Capita spesso: la preliminare parte con una certa configurazione di impianto e in fase esecutiva la soluzione cambia. Le Regole Applicative prevedono che, in caso di modifiche alla proposta progettuale già oggetto di richiesta preliminare, l'impresa ne presenti una nuova, fermo restando che i lavori non siano stati avviati. Prima però va annullata la precedente, con l'apposita funzionalità del portale.

Vale la pena sottolineare che questa possibilità esiste solo finché la finestra resta aperta, cioè finché nessuna delle due condizioni di avvio si è verificata. Dopo l'apertura del cantiere non c'è più nulla da correggere. Sul fronte opposto non serve invece attendere risposte: come chiarito a proposito della presa d'atto del GSE, una volta ottenuta la ricevuta di invio puoi far partire i lavori e poi presentare l'accesso diretto a fine intervento.

Un esempio pratico

Una piccola impresa manifatturiera deve sostituire il generatore a gasolio del capannone con una pompa di calore. Il tecnico deposita la CILA il 4 maggio 2026 indicando come inizio lavori il 1° giugno 2026. A oggi non esiste alcun ordine al fornitore, solo il preventivo ricevuto e la fattura del progettista per la pratica edilizia.

EventoDataFa scattare l'avvio lavori?
Fattura del tecnico per redazione CILA28 aprile 2026No, attività preliminare esclusa dalla nota 5
Deposito CILA in Comune4 maggio 2026No, conta la data di inizio lavori dichiarata
Inizio lavori dichiarato nella CILA1° giugno 2026Sì, se arriva per prima
Ordine della pompa di calore al fornitoreda definireSì, se anticipa il 1° giugno

L'impresa ha quindi tutto il mese di maggio per registrarsi in Area Clienti, compilare il Modello 4 sul Portaltermico e inviare la preliminare con il quadro economico dei costi, che in questa fase possono essere stimati sulla base dei preventivi. L'unica accortezza operativa è dire al fornitore di non emettere conferme d'ordine prima che la ricevuta del portale sia in mano: basta un acconto firmato il 20 maggio per spostare l'avvio lavori indietro e rendere tardiva una richiesta che, sulla carta, sarebbe stata perfettamente in tempo.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 25 comma 3, Art. 31; Regole Applicative, Paragrafo 4.1 e nota 5, Paragrafo 13; Webinar GSE 12/01/2026; Webinar GSE 26/01/2026 (minuto 30:00)

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