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#528La diagnosi energetica allegata a una richiesta a preventivo deve essere corredata da APE ante e post intervento, come prevede la UNI/TR 11775?

A cura dell'Ing. Andrea Ursini Casalena

No. In fase di prenotazione il GSE chiede la diagnosi energetica precedente l'intervento, non l'attestato di prestazione energetica ante-operam e neppure quello post-operam registrato. L'APE definitivo si presenta a fine lavori, con la richiesta di accesso diretto per il saldo. Le eccezioni sono due, entrambe scritte nel decreto.

Diagnosi energetica in prenotazione: quali attestati di prestazione energetica servono al preventivo e quali a consuntivo

La norma tecnica che il decreto richiama e quella che non richiama

La distinzione da cui parte tutto è fra il metodo con cui si redige una diagnosi e i documenti che il GSE pretende a portale. L'Allegato 1 del D.M. 7 agosto 2025 chiude il primo punto in due righe: le diagnosi "sono conformi alle norme tecniche UNI CEI EN 16247" e vanno redatte da un EGE certificato UNI CEI 11339 o da una ESCo certificata UNI CEI 11352, seguendo i criteri minimi dell'Allegato 2 del D.Lgs. 102/2014. Il paragrafo 9.16.1 delle Regole Applicative ripete gli stessi tre requisiti e si ferma lì.

La UNI/TR 11775 è un rapporto tecnico, cioè uno strumento di supporto che declina la 16247 sugli edifici. Non compare né nel decreto né nelle Regole Applicative, quindi il GSE non verifica la pratica su quel documento. Seguirne il flusso di lavoro resta una buona scelta professionale, ma il fatto che quel diagramma preveda la determinazione della prestazione pre e post intervento non trasforma l'APE in un allegato della richiesta a preventivo.

Nella pratica pesa più di quanto sembri la differenza fra calcolare e depositare. Calcolare la prestazione energetica dello scenario di progetto è parte del lavoro di diagnosi, che senza quel calcolo non serve a nessuno. Depositare un attestato di prestazione energetica presuppone invece un edificio già in quello stato e una registrazione nel catasto regionale. Il primo passaggio serve al preventivo, il secondo arriva quando il cantiere è chiuso.

Quando gli APE servono davvero nel Conto Termico

La mappa è più semplice di quanto la domanda lasci pensare, perché dipende da chi presenta la domanda e da quale intervento.

Chi e cosaAPE ante-operamAPE post-operam
PA o ETS non economico, intervento con obbligo di diagnosiNoSì, a lavori conclusi
Imprese ed ETS economici, Titolo II sul terziarioSì, misura la riduzione di energia primariaSì, per lo stesso confronto
Trasformazione in nZEB (II.D) in prenotazioneNoSimulazione già alla domanda
Isolamento opache (II.A) con la via del 50%Sì, con lo stesso software

Per una Pubblica Amministrazione la coppia ordinaria è quindi diagnosi prima, attestato dopo. L'APE ante-operam entra in gioco solo dove l'incentivo dipende dal confronto fra due attestati, che è la situazione delle imprese e degli ETS economici sul terziario, spiegata nella FAQ su quando serve l'APE ante-operam. La mappa completa dei due documenti sta nella scheda su diagnosi e APE ante e post.

Come si presenta un APE post-operam se il cantiere non è ancora partito?

Con una simulazione, prevista solo per gli interventi nZEB. Il passaggio è nell'Allegato 1 del decreto, alla parte sui requisiti degli edifici a energia quasi zero: "Nei casi di trasmissione della richiesta d'incentivo secondo le modalità a prenotazione, l'istanza dovrà essere corredata anche di una simulazione dell'attestato di prestazione energetica post-operam, volta a dimostrare il raggiungimento delle condizioni nZEB a seguito dell'effettuazione degli interventi per i quali si presenta l'istanza, nonché il miglioramento della prestazione energetica rispetto alla situazione ex-ante".

Per la stessa cosa le Regole Applicative usano una parola diversa, fac-simile al posto di simulazione. Il paragrafo 9.4.4 elenca fra i documenti dell'intervento II.D l'attestato post-operam con la classificazione nZEB e precisa: "Nel caso di richieste a prenotazione si richiede l'invio del fac-simile dell'attestato di Prestazione Energetica post-operam". Si compila quindi il modello con i dati di progetto, senza registrarlo al catasto regionale; l'attestato vero si deposita a fine lavori.

Fuori dal caso nZEB non è richiesta nessuna simulazione: per l'isolamento delle opache o per un impianto su un edificio da almeno 200 kW la sequenza resta diagnosi al preventivo, poi APE registrato quando i lavori sono finiti, insieme alla documentazione di consuntivo che accompagna la richiesta di saldo in accesso diretto.

L'eccezione che riguarda gli edifici più vecchi

Esiste un secondo caso in cui gli attestati arrivano in coppia, questa volta sull'isolamento termico delle superfici opache. Se per l'edificio la fine lavori è stata dichiarata e l'iscrizione al Catasto edilizio urbano è stata chiesta prima del 29 ottobre 1993, il decreto consente di rinunciare al rispetto delle trasmittanze di Tabella 2 e di dimostrare invece una riduzione dell'indice di prestazione energetica globale di almeno il 50%.

Chi sceglie questa strada accetta anche i suoi oneri documentali. Le Regole Applicative, al paragrafo 9.1.1, chiedono che "deve essere redatto l'attestato di certificazione energetica sia ante-operam sia post-operam, effettuato con lo stesso programma di calcolo, oltre alla diagnosi energetica precedente l'intervento". Lo stesso paragrafo aggiunge che l'intervento complessivo deve comunque comprendere un isolamento delle opache che ne migliori le prestazioni. Il vincolo dello stesso software è la parte che si dimentica più spesso: due attestati costruiti con motori di calcolo diversi rendono il confronto contestabile.

Sempre per il II.A, la diagnosi ha un contenuto obbligatorio in più. Le Regole chiedono l'analisi dei ponti termici dell'edificio e la loro correzione in fase di progetto e di realizzazione; se la correzione non è tecnicamente possibile, chi firma la diagnosi deve motivarlo. Su chi possa firmare i due documenti trovi le condizioni di indipendenza nella FAQ sul redattore di diagnosi e APE.

Un esempio pratico

Un Comune prenota in caso i la riqualificazione di una scuola: cappotto sulle superfici opache e sostituzione della centrale termica con pompa di calore, edificio accatastato nel 1978. Il tecnico incaricato redige la diagnosi secondo la UNI CEI EN 16247 e, seguendo il flusso della UNI/TR 11775, calcola anche la prestazione dello scenario di progetto.

Al momento della richiesta a preventivo carica la diagnosi firmata dall'EGE e la delibera di impegno. Se resta sui valori di trasmittanza della Tabella 2, gli APE non entrano nel fascicolo del preventivo: l'attestato post-operam lo depositerà a lavori conclusi. Se invece punta sulla via del 50%, sfruttando l'accatastamento ante 1993, allora l'APE ante-operam va redatto e registrato prima di aprire il cantiere, perché dopo lo stato di fatto non è più ricostruibile.

MomentoDocumento
Prima della domanda a preventivoDiagnosi ante-operam (più APE ante solo se si usa la via del 50%)
Alla domanda a preventivoDiagnosi e atto di impegno; simulazione APE post solo se nZEB
Entro 90 giorni dalla fine lavoriAPE post-operam registrato, con la richiesta di saldo

Vale infine un promemoria sul calendario: la prenotazione è sospesa dal 3 marzo 2026 e la riapertura del 13 aprile riguarda il solo accesso diretto, come ricostruiamo nella FAQ sullo stato del canale. Chi sta impostando adesso la diagnosi lavora comunque nella direzione giusta, perché è il documento che regge la domanda in entrambe le modalità. Gli aggiornamenti ufficiali passano dalla pagina GSE del Conto Termico 3.0.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 15 commi 1, 3 e 4, Allegato 1 paragrafo 4 e requisiti nZEB; Regole Applicative, Paragrafi 7.1, 7.6, 7.7, 9.1.1, 9.4.4, 9.16.1; D.Lgs. 102/2014, Allegato 2

Vedi tutte le FAQ di "APE (attestato di prestazione energetica)"
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