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#53Un condominio residenziale di 6 unità può beneficiare per la coibentazione del tetto?

A cura dell'Ing. Andrea Ursini Casalena

No. La coibentazione del tetto rientra nel Titolo II, che per i soggetti privati vale solo sugli edifici dell'ambito terziario. Un condominio residenziale resta fuori dagli incentivi sull'involucro, ma può usare il Conto Termico per gli impianti del Titolo III: pompa di calore, sistema ibrido, caldaia a biomassa, solare termico.

Condominio residenziale nel Conto Termico: involucro escluso, ammessi gli impianti del Titolo III

Perché la coibentazione resta fuori

Il decreto riserva ai privati, condomini compresi, gli interventi del Titolo II soltanto quando l'edificio ricade nell'ambito terziario: uffici, negozi, alberghi, capannoni. Le abitazioni del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) appartengono all'ambito residenziale, quindi cappotto, tetto isolato e infissi non sono incentivabili, qualunque sia il numero di unità. Il condominio, del resto, è per il GSE un soggetto privato, non un'impresa.

Il GSE lo ha detto in modo netto già nel webinar del 12 gennaio 2026: se il condominio sostituisce la caldaia centralizzata l'intervento si può fare a nome del condominio, se invece decide di sostituire gli infissi o di coibentare l'intervento non è ammissibile. La regola cambia solo quando l'edificio è terziario o misto con prevalenza terziaria.

Cosa può incentivare un condominio residenziale?

La strada aperta è il Titolo III, cioè la sostituzione degli impianti esistenti:

  • pompa di calore elettrica o a gas (III.A), fino a 2 MW di potenza utile complessiva;
  • sistema ibrido factory made o bivalente (III.B);
  • caldaia a biomassa (III.C) e scaldacqua a pompa di calore (III.E);
  • solare termico (III.D), allaccio a teleriscaldamento efficiente (III.F), microcogenerazione a fonti rinnovabili (III.G).

Serve un impianto esistente e funzionante da sostituire; la domanda va inviata in accesso diretto entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori, perché la richiesta preliminare riguarda solo le imprese. Il percorso inverso, dal centralizzato ai termoautonomi a pompa di calore, ha una FAQ dedicata.

La delibera: basta la maggioranza semplice dei millesimi

Per approvare l'intervento l'assemblea non ha bisogno di maggioranze qualificate. Quando l'intervento di contenimento del consumo energetico è individuato da un APE o da una diagnosi energetica redatta da un tecnico abilitato, la legge 10/1991 (articolo 26, comma 2) considera valide le decisioni condominiali adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali.

Con 6 unità, poi, il condominio è spesso un condominio minimo senza amministratore: in quel caso presenta la pratica un condomino delegato dagli altri con verbale di assemblea o scrittura privata.

Un esempio pratico

Un condominio di 6 appartamenti in zona climatica E ha il tetto disperdente e una caldaia a gasolio da 80 kW del 2004. Per il tetto niente Conto Termico: la spesa resta a carico dei condòmini. Per la caldaia sì: la sostituzione con una pompa di calore aria-acqua rientra nel III.A, con incentivo in rate annuali o in un'unica soluzione se non supera 15.000 euro.

Intervento deliberatoAmmesso al CT 3.0?Riferimento
Coibentazione del tettoNo (Titolo II, solo terziario)D.M., Art. 7
Sostituzione caldaia centralizzata con PdCSì (III.A)D.M., Art. 8
Solare termico per ACS condominialeSì (III.D)D.M., Art. 8

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 4 comma 1, Art. 7 comma 1, Art. 11 comma 4; Regole Applicative, Paragrafo 3.1; L. 9 gennaio 1991 n. 10, Art. 26 comma 2; Webinar 12/01/2026

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