#53Un condominio residenziale di 6 unità può beneficiare per la coibentazione del tetto?
No. La coibentazione del tetto rientra nel Titolo II, che per i soggetti privati vale solo sugli edifici dell'ambito terziario. Un condominio residenziale resta fuori dagli incentivi sull'involucro, ma può usare il Conto Termico per gli impianti del Titolo III: pompa di calore, sistema ibrido, caldaia a biomassa, solare termico.

Perché la coibentazione resta fuori
Il decreto riserva ai privati, condomini compresi, gli interventi del Titolo II soltanto quando l'edificio ricade nell'ambito terziario: uffici, negozi, alberghi, capannoni. Le abitazioni del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) appartengono all'ambito residenziale, quindi cappotto, tetto isolato e infissi non sono incentivabili, qualunque sia il numero di unità. Il condominio, del resto, è per il GSE un soggetto privato, non un'impresa.
Il GSE lo ha detto in modo netto già nel webinar del 12 gennaio 2026: se il condominio sostituisce la caldaia centralizzata l'intervento si può fare a nome del condominio, se invece decide di sostituire gli infissi o di coibentare l'intervento non è ammissibile. La regola cambia solo quando l'edificio è terziario o misto con prevalenza terziaria.
Cosa può incentivare un condominio residenziale?
La strada aperta è il Titolo III, cioè la sostituzione degli impianti esistenti:
- pompa di calore elettrica o a gas (III.A), fino a 2 MW di potenza utile complessiva;
- sistema ibrido factory made o bivalente (III.B);
- caldaia a biomassa (III.C) e scaldacqua a pompa di calore (III.E);
- solare termico (III.D), allaccio a teleriscaldamento efficiente (III.F), microcogenerazione a fonti rinnovabili (III.G).
Serve un impianto esistente e funzionante da sostituire; la domanda va inviata in accesso diretto entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori, perché la richiesta preliminare riguarda solo le imprese. Il percorso inverso, dal centralizzato ai termoautonomi a pompa di calore, ha una FAQ dedicata.
La delibera: basta la maggioranza semplice dei millesimi
Per approvare l'intervento l'assemblea non ha bisogno di maggioranze qualificate. Quando l'intervento di contenimento del consumo energetico è individuato da un APE o da una diagnosi energetica redatta da un tecnico abilitato, la legge 10/1991 (articolo 26, comma 2) considera valide le decisioni condominiali adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali.
Con 6 unità, poi, il condominio è spesso un condominio minimo senza amministratore: in quel caso presenta la pratica un condomino delegato dagli altri con verbale di assemblea o scrittura privata.
Un esempio pratico
Un condominio di 6 appartamenti in zona climatica E ha il tetto disperdente e una caldaia a gasolio da 80 kW del 2004. Per il tetto niente Conto Termico: la spesa resta a carico dei condòmini. Per la caldaia sì: la sostituzione con una pompa di calore aria-acqua rientra nel III.A, con incentivo in rate annuali o in un'unica soluzione se non supera 15.000 euro.
| Intervento deliberato | Ammesso al CT 3.0? | Riferimento |
|---|---|---|
| Coibentazione del tetto | No (Titolo II, solo terziario) | D.M., Art. 7 |
| Sostituzione caldaia centralizzata con PdC | Sì (III.A) | D.M., Art. 8 |
| Solare termico per ACS condominiale | Sì (III.D) | D.M., Art. 8 |
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 4 comma 1, Art. 7 comma 1, Art. 11 comma 4; Regole Applicative, Paragrafo 3.1; L. 9 gennaio 1991 n. 10, Art. 26 comma 2; Webinar 12/01/2026
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