#279Da una caldaia combinata si può fare il multi-intervento III.A + III.E, pompa di calore per il riscaldamento e scaldacqua a PdC per l'ACS?
Sì. Dismettendo un'unica caldaia combinata a gas puoi realizzare insieme l'intervento III.A (pompa di calore per il riscaldamento) e l'intervento III.E (scaldacqua a pompa di calore per l'acqua calda sanitaria). La rimozione di quel solo generatore giustifica il requisito di sostituzione per entrambi, all'interno di un'unica pratica multi-intervento.

Perché è ammesso il multi-intervento?
Le Regole Applicative chiamano multi-intervento la realizzazione contestuale di più interventi di tipologia diversa sullo stesso edificio, dentro un unico progetto di riqualificazione. In questo caso i due interventi sono la pompa di calore per la climatizzazione invernale (III.A) e lo scaldacqua a pompa di calore per l'ACS (III.E). Si presenta una sola scheda-domanda cumulativa e l'incentivo erogato dal GSE è la somma dei due contributi, calcolati ognuno con le proprie regole. La stessa logica vale per altre combinazioni, come il multi-intervento con pompa di calore e fotovoltaico.
Un solo generatore che vale per due sostituzioni
Il nodo del caso è che parti da un unico apparecchio, la caldaia combinata, che prima faceva sia riscaldamento sia acqua calda. La sua dismissione basta a soddisfare il requisito di sostituzione per tutti e due i nuovi interventi:
- per il III.A la caldaia è l'impianto di climatizzazione invernale sostituito;
- per il III.E la stessa caldaia è il generatore a gas sostituito per la produzione di acqua calda.
Sul piano documentale questo significa un unico certificato di smaltimento e lo stesso libretto d'impianto, caricati in entrambe le sezioni della pratica sul Portaltermico. Le schede tecniche dei due nuovi generatori, la PdC aria-aria e lo scaldacqua a PdC, vanno associate alla medesima caldaia indicata come generatore oggetto di sostituzione. Se hai dubbi su quale documentazione serve per il III.E sotto i 35 kW, li trovi raccolti nella FAQ sui documenti dell'intervento III.E.
Cosa rientra oggi nel III.E: scaldacqua elettrici e a gas
L'intervento III.E, definito dall'art. 8, comma 1, lettera e) del Decreto, consiste nella sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore. È una differenza importante rispetto al vecchio Conto Termico, dove l'incentivo copriva i soli scaldabagni elettrici: ora rientrano anche gli apparecchi a gas, compresa la funzione ACS di una caldaia combinata, trattata come uno scaldacqua a gas sostituito. Il GSE ammette questa scissione delle funzioni proprio per spingere l'elettrificazione e togliere di mezzo la caldaia fossile.
Lo scaldacqua a PdC che installi deve rispettare due requisiti minimi:
- appartenere almeno alla classe A di efficienza energetica secondo il Regolamento UE 812/2013;
- avere un COP maggiore di 2,6, misurato secondo la norma UNI EN 16147 (requisito nazionale del D.Lgs. 28/2011).
Quanto incentivo spetta sul riscaldamento e sull'ACS?
I due interventi hanno regole di calcolo diverse e i massimali si contano separatamente, senza vasi comunicanti tra una linea di spesa e l'altra.
Il III.A non è una percentuale secca: l'incentivo si calcola sulle prestazioni della macchina (potenza di progetto e SCOP), con il tetto del 65% delle spese ammissibili. Viene erogato in 2 anni per potenze fino a 35 kW, in 5 anni oltre. Le pompe di calore aria-aria a espansione diretta (motocondensante e split) sono ammesse, purché rispettino i requisiti Ecodesign: per gli split fino a 12 kW serve ηs almeno del 134% (SCOP 3,42) con refrigerante a basso GWP, del 149% con GWP più alto; per i sistemi VRF oltre 12 kW serve ηs del 137%.
Il III.E è invece pari al 40% della spesa, entro un massimale che dipende dalla classe e dalla capacità del serbatoio:
| Scaldacqua a PdC | Fino a 150 litri | Oltre 150 litri |
|---|---|---|
| Classe A | 500 € | 1.100 € |
| Classe A+ o superiore | 700 € | 1.500 € |
Attenzione a fatture e ripartizione dei costi
La coesistenza dei due interventi si gioca sulla contabilità, dove le pratiche vengono bocciate più spesso. Le Regole Applicative chiedono che la fattura dia evidenza analitica e separata delle due voci: marca, modello e costo della pompa di calore per il riscaldamento da una parte, dello scaldacqua a PdC dall'altra. Non puoi imputare lo stesso costo, per esempio la manodopera idraulica o le opere murarie comuni, a tutte e due le schede per gonfiare l'incentivo: le spese accessorie condivise vanno ripartite in percentuale coerente.
Un'ultima cautela sui soggetti. Se il richiedente è un'impresa o un ETS economico, l'art. 25, comma 2 del Decreto esclude le tecnologie a gas o a fonti fossili. Qui però la caldaia esce di scena e i due nuovi sistemi sono entrambi elettrici, quindi l'intervento resta pienamente ammissibile per qualunque tipo di richiedente. Se ti serve capire come si separa la parte riscaldamento dalla parte ACS quando una sola pompa di calore fa entrambe le cose, è utile la FAQ su quando la PdC produce sia ACS sia riscaldamento.
Un esempio pratico
Prendi un appartamento con una caldaia murale a gas combinata sotto i 35 kW, che oggi fa riscaldamento e acqua calda. La sostituisci con una pompa di calore aria-aria (motocondensante più tre split) per il riscaldamento e con uno scaldacqua a PdC autonomo da 200 litri in classe A+ per l'ACS. La vecchia caldaia viene smaltita: un solo certificato copre entrambe le sostituzioni.
| Intervento | Spesa | Regola | Incentivo |
|---|---|---|---|
| III.A riscaldamento (PdC aria-aria) | 6.500 € | calcolo su SCOP, tetto 65% | da algoritmo, max 4.225 € |
| III.E ACS (scaldacqua PdC 200 L, A+) | 1.900 € | 40%, tetto 1.500 € | 760 € |
Sul III.E il conto è netto: il 40% di 1.900 € fa 760 €, sotto il massimale di 1.500 € previsto per la classe A+ oltre 150 litri, quindi spettano 760 €. Il III.A segue invece l'algoritmo prestazionale e viene erogato, come il III.E, in due rate annuali. Se vuoi una stima del solo contributo della pompa di calore, la meccanica di calcolo è spiegata nella FAQ su come si calcola l'incentivo della pompa di calore.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 8 comma 1 lettere a) ed e), Art. 9 comma 1, Art. 25 comma 2; Regole Applicative, Paragrafi 9.9, 9.13, 12.2 e 12.4; D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28, Allegato II; Webinar 3 febbraio 2026 e 16 aprile 2026
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