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#537Un Comune può sostituire tre caldaie con nuove pompe di calore, mantenendo una PdC add-on appena installata dopo una ristrutturazione? Quale ante operam usare nella diagnosi se mancano consumi rappresentativi e quali documenti occorre sistemare?

A cura dell'Ing. Andrea Ursini Casalena

Nel Conto Termico 3.0 la sostituzione parziale della centrale termica è ammessa. Mantenere la pompa di calore già installata non esclude l'incentivo sulle nuove macchine, ma devi verificare eventuali incentivi precedenti e documentare l'impianto attuale. Per la diagnosi serve particolare attenzione se mancano consumi storici rappresentativi.

Centrale comunale con tre caldaie da sostituire e PdC da mantenere: incentivi precedenti, diagnosi e catasto

Si possono sostituire le caldaie conservando la PdC add-on?

Il paragrafo 9.9.1 delle Regole Applicative ammette la sostituzione parziale quando l'impianto preesistente è composto da più generatori. Il paragrafo 12.7 precisa che devi rimuovere almeno un generatore funzionante e le nuove macchine devono continuare a servire le medesime utenze.

Nella centrale hai tre caldaie a condensazione da circa 265 kW complessivi e una pompa di calore aria/acqua da circa 70 kW. Se queste macchine fanno capo allo stesso impianto termico, puoi prevedere lo smantellamento delle tre caldaie mantenendo la PdC. Elimini così tutta la generazione a gas, mentre una parte della centrale resta in esercizio.

Per le nuove pompe di calore il riferimento è l'intervento III.A. Il fatto che la macchina esistente sia stata installata come add-on non trasforma il nuovo intervento in un add-on III.B, perché smontando le caldaie viene meno l'abbinamento con la generazione a gas. Nel progetto devi quindi descrivere questa trasformazione e verificare che la PdC mantenuta possa lavorare correttamente nella nuova configurazione idraulica e di regolazione.

Nel bilancio energetico e negli schemi la macchina da 70 kW va indicata come generatore preesistente conservato. La sua precedente fornitura e installazione non diventano nuove spese incentivabili. La richiesta riguarda i nuovi generatori e le opere ammissibili della sostituzione.

Per le utenze servite devi verificare la corrispondenza tra gli ambienti riscaldati prima e dopo i nuovi lavori. La redistribuzione dei locali durante una ristrutturazione non comporta di per sé un'esclusione, ma richiede di documentare gli ambienti effettivamente serviti. Una dicitura generica come "nessuna variazione significativa" non sostituisce questa verifica. Definisci chiaramente se il vano ascensore sia riscaldato o non riscaldato, mentre l'ampliamento rimasto sulla carta non entra nello stato di fatto.

Lavori appena conclusi e incentivi precedenti

Nelle disposizioni esaminate non emerge un periodo minimo generale di attesa dopo una ristrutturazione non incentivata. Visto che i lavori si sono chiusi da poco, devi però ricostruire con chiarezza la cronologia delle opere e la data di entrata in esercizio dell'add-on, collegandola a eventuali pratiche di incentivo e ai contenuti del nuovo intervento.

Per evitare sovrapposizioni, raccogli titoli edilizi, varianti, fine lavori, contabilità e documenti impiantistici del primo cantiere. Il nuovo progetto deve avere un perimetro riconoscibile, senza ripresentare spese già sostenute come se appartenessero alla nuova sostituzione. Se la PdC era stata prevista per assolvere agli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili, verifica che anche questi requisiti siano garantiti nel passaggio al nuovo impianto.

Controlla quindi se l'add-on abbia già ricevuto un incentivo o sia inserito in una pratica ancora aperta. In caso di precedente Conto Termico, devi distinguere due vincoli:

  • l'articolo 10, comma 7, del D.M. 7 agosto 2025 e il capitolo 8 delle Regole prevedono almeno 1 anno dalla stipula dell'ultimo contratto GSE per ulteriori interventi della medesima tipologia sullo stesso edificio, inclusi i potenziamenti;
  • l'articolo 10, comma 5, impone il mantenimento dei requisiti durante l'erogazione e per i 5 anni successivi all'ultima rata. L'articolo 18, comma 2, e il capitolo 10 delle Regole disciplinano le modifiche dell'intervento incentivato e le possibili conseguenze se quei requisiti vengono meno.

Questo secondo vincolo interessa da vicino il tuo caso: togliere le caldaie abbinate modifica il sistema bivalente, anche se la PdC resta installata. Prima di procedere, devi verificare il precedente contratto e sottoporre al GSE la trasformazione proposta. Se l'incentivo precedente appartiene al CT 2.0 o a un'altra misura, vanno controllate le condizioni di quel regime.

Non possiamo dedurre automaticamente che il passaggio da III.B a III.A aggiri il vincolo annuale, né che sia sempre necessario attendere cinque anni. Le fonti non risolvono espressamente questa specifica successione di interventi. Conviene quindi preparare un quesito al GSE riportando codice della precedente pratica, date, generatori coinvolti e schemi delle due configurazioni.

Quale ante operam usare senza consumi rappresentativi?

Per impostare il nuovo progetto, la diagnosi deve descrivere l'edificio e l'impianto realmente presenti prima dei nuovi lavori. Nel tuo caso questo significa considerare l'involucro dopo la ristrutturazione, le tre caldaie ancora funzionanti e la PdC da 70 kW già installata e operativa. Se utilizzassi la centrale precedente all'add-on, attribuiresti al nuovo intervento anche un miglioramento già realizzato.

Con l'isolamento delle superfici opache, intervento II.A, diagnosi ante operam e APE post operam sono obbligatori indipendentemente dalla potenza. La sostituzione impiantistica sull'intero edificio incontra inoltre la soglia di 200 kW dell'articolo 15 e del paragrafo 9.16.1. I dati comunicati indicano una centrale superiore a questa soglia, ma le potenze vanno comunque confermate con targhe e documentazione tecnica.

La mancanza di bollette rappresentative non significa che la diagnosi sia impossibile. La FAQ ufficiale GSE sulle bollette, KB0017709 chiarisce che, per gli interventi considerati, non è obbligatorio presentarle. Quel chiarimento riguarda però la documentazione da inviare e non autorizza automaticamente una diagnosi basata soltanto su consumi convenzionali.

Il paragrafo 9.16.1 richiede il rispetto delle UNI CEI EN 16247 e dei criteri minimi dell'Allegato 2 al D.Lgs. 102/2014, che richiamano dati operativi aggiornati, misurati e tracciabili. L'incarico va affidato a un EGE o a una ESCo con le certificazioni richieste.

Un modello di calcolo può ricostruire il bilancio della configurazione attuale, ma il diagnosta deve spiegare quali dati lo sostengono e come ne ha verificato l'attendibilità. Nel tuo caso conviene raccogliere:

  • consumi disponibili, distinguendo periodi di cantiere, chiusura e normale esercizio;
  • letture dei contatori, registrazioni del sistema di supervisione, ore di funzionamento e misure eventualmente acquisibili prima dei nuovi lavori;
  • occupazione effettiva, orari, temperature, ricambi d'aria e fabbisogno di acqua calda sanitaria della struttura;
  • logiche di funzionamento delle caldaie e della PdC, condizioni climatiche e motivazioni delle assunzioni adottate.

La diagnosi dovrebbe esplicitare anche l'incertezza della ricostruzione e separare il contributo dell'add-on già presente dai risparmi del nuovo progetto. Nelle fonti verificate non è indicata una deroga specifica che garantisca l'accettazione di un modello puramente teorico in questo caso. Se mancano riscontri sufficienti, approfondisci il metodo con il diagnosta e, per gli aspetti di ammissibilità documentale, sottoponilo al GSE prima di fare affidamento sul contributo.

Documenti e verifiche prima del nuovo intervento

Il mancato aggiornamento del catasto regionale va affrontato partendo dalla Regione competente e dai suoi adempimenti. Il capitolo 8 delle Regole GSE richiede espressamente la registrazione dell'impianto nella configurazione post operam, ove il catasto sia presente; il paragrafo 9.9.4 include la relativa attestazione fra i documenti da conservare.

Questa prescrizione non equivale a un'esclusione automatica se l'add-on non risulta ancora censito. Prima del nuovo cantiere è opportuno completare gli aggiornamenti dovuti e rendere coerenti stato reale, libretto e catasto. La registrazione tardiva deve riportare i dati e le date effettivi, senza alterare la cronologia dei lavori.

Nel fascicolo preparatorio ti conviene raccogliere:

  • dichiarazioni di conformità e allegati del precedente intervento, progetto e schemi aggiornati, libretto e rapporti di controllo pertinenti;
  • fotografie della centrale attuale e delle targhe di tutti i generatori, da acquisire prima di qualsiasi rimozione;
  • diagnosi ante operam, progetto del nuovo isolamento e dimensionamento delle nuove PdC, considerando il contributo dei 70 kW mantenuti e il fabbisogno ridotto dopo l'isolamento;
  • verifica delle prestazioni richieste dal paragrafo 9.9.1, della regolazione, dell'equilibratura e degli obblighi di contabilizzazione del calore;
  • identificazione di Soggetto Ammesso e Soggetto Responsabile, titoli di disponibilità, eventuali precedenti finanziamenti e scelta fra accesso diretto e prenotazione.

Per la contabilizzazione, i paragrafi 9.9.1 e 12.8 prevedono obblighi specifici oltre 200 kW. Devi verificare la potenza rilevante del nuovo intervento, senza confonderla con quella ante operam utilizzata per la diagnosi. Occorre anche prevedere la trasmissione al GSE delle misure dell'energia termica annualmente prodotta e utilizzata, secondo le modalità e le tempistiche definite dal Gestore. Restano inoltre gli obblighi di contabilizzazione individuale quando l'impianto centralizzato serve più unità immobiliari o edifici.

Programma fin d'ora i documenti da produrre a lavori conclusi: attestazioni di smaltimento delle tre caldaie riconducibili all'intervento, fotografie finali, dichiarazioni e asseverazioni richieste, fatture e pagamenti, aggiornamento impiantistico e APE post operam. Nel predisporre il fascicolo, segui la distinzione del paragrafo 9.9.4 fra documenti da allegare e documenti da conservare.

Un esempio pratico

Immagina di avere verificato che 265 kW e 70 kW siano potenze termiche nominali utili confrontabili. La centrale attuale ha quindi una potenza complessiva di 335 kW. Nella diagnosi devi inserire proprio questa configurazione, chiarendo i contributi effettivi dei singoli generatori ai servizi della struttura.

Supponiamo, solo per rendere concreto il confronto, che dopo l'isolamento il progetto preveda nuove PdC per 200 kW e mantenga i 70 kW esistenti. La potenza complessiva post operam risulterebbe di 270 kW. Il dimensionamento reale resta da dimostrare con i carichi termici e le prestazioni delle macchine alle condizioni di progetto.

ConfigurazioneGeneratoriPotenza complessiva
Ante operam del nuovo interventoCaldaie 265 kW + PdC esistente 70 kW335 kW
Post operam ipoteticoNuove PdC 200 kW + PdC mantenuta 70 kW270 kW

Il paragrafo 12.7 stabilisce che, nella sostituzione parziale, l'eventuale incremento di potenza vada valutato sull'intera centrale ante e post operam. In questo esempio la potenza diminuisce, quindi non emerge un potenziamento. I 70 kW mantenuti rientrano nel confronto, senza diventare potenza di una nuova macchina incentivata.

Per il Comune, il passo successivo è ricostruire l'eventuale pratica dell'add-on e consegnare al diagnosta i documenti della centrale attuale. Da queste due verifiche dipende la possibilità di trasformare un intervento in linea di principio ammissibile in una richiesta sostenuta da evidenze complete.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 8 comma 1 lettera a, Art. 10 commi 5 e 7, Art. 15 comma 1, Art. 18 comma 2; [Regole Applicative GSE](https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/BIOMETANO/Regole%20e%20procedure/Regole_Applicative_CT_3_0.pdf), Capitolo 8 (requisiti generali e reiterazione), Paragrafi 9.9.1, 9.9.4, 9.10.1.3, 9.16.1, Capitolo 10, Paragrafi 12.7, 12.8 e 12.9; D.Lgs. 102/2014, Allegato 2; FAQ ufficiale GSE KB0017709, consultata il 14 ottobre 2026

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