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#491Se la ristrutturazione comporta lo spostamento o la demolizione di muri interni, il nuovo impianto a pompa di calore rispetta comunque il requisito di 'asservire le medesime utenze’?

Con riferimento alle regole applicative del D.M. 7 Agosto 2025, i requisiti tecnici per l’accesso all’incentivo (§9.9.1) riportano quanto segue “Per le pompe di calore elettriche o a gas, l’impianto realizzato deve asservire le medesime utenze della configurazione ante-operam.” Se l’intervento di sostituzione dell’impianti di climatizzazione invernale esistente è avvenuto nell’ambito di una ristrutturazione dove sono stati spostati oppure demoliti dei muri interni, è possibile ritenere che il nuovo impianto di climatizzazione a pompa di calore continui ad asservire le medesime utenze?

Pompa di calore conto termico con modifica divisori interni

Sì, è assolutamente possibile ritenere che il nuovo impianto a pompa di calore continui ad asservire le medesime utenze, a condizione che la demolizione o lo spostamento dei muri interni non abbia comportato un aumento del volume lordo complessivo riscaldato.

Il chiarimento definitivo su questo aspetto si trova al Paragrafo 12.7 delle Regole Applicative del Conto Termico 3.0, dove il GSE definisce in modo inequivocabile cosa si intenda per "utenza" ai fini dell'incentivo.

La norma stabilisce esplicitamente che "per utenza si intende l’insieme degli ambienti/volumi riscaldati dall’impianto termico" e che, di conseguenza, si individuano come "medesime utenze" "gli stessi ambienti/volumi ai quali il generatore sostituito erogava energia termica".

Applicando questa definizione al tuo caso: se la ristrutturazione prevede lo spostamento o l'abbattimento di pareti divisorie interne (ad esempio per creare un open space unendo un soggiorno e una cucina precedentemente separati), la suddivisione architettonica degli ambienti cambia, ma il "volume" totale climatizzato racchiuso all'interno dell'involucro edilizio rimane identico. Pertanto, il nuovo impianto a pompa di calore starà riscaldando esattamente lo stesso volume preesistente e il requisito del GSE è pienamente rispettato.

A cosa prestare massima attenzione per non perdere l'incentivo: il limite normativo verrebbe infranto qualora, approfittando della ristrutturazione, tu andassi ad annettere all'impianto di riscaldamento nuovi volumi che prima non erano serviti dal vecchio generatore. Esempi classici sono il recupero di un sottotetto originariamente freddo, la chiusura e riscaldamento di una veranda, la trasformazione di un garage in taverna riscaldata o un vero e proprio ampliamento volumetrico.

Le Regole Applicative avvertono infatti che "ulteriori e/o diversi ambienti/volumi rispetto a quelli riscaldati dal generatore sostituito sono da considerarsi utenze diverse, per le quali l’intervento realizzato si configura come nuova installazione e non come sostituzione", escludendo di fatto il diritto all'incentivo del Conto Termico per quelle specifiche porzioni.

Consiglio operativo per la pratica: Poiché la conformazione delle stanze sarà diversa a fine lavori, il tuo tecnico progettista dovrà gestire attentamente la documentazione da conservare o inviare (specialmente se c'è un potenziamento termico della macchina superiore al 10%). In particolare, dovrà predisporre degli schemi planimetrici di distribuzione del calore che mettano a confronto la situazione ante-operam e post-operam, in modo da dimostrare inequivocabilmente che, pur essendo cambiata la disposizione dei terminali (es. radiatori o fancoil) a causa dei muri abbattuti, il perimetro del volume totale riscaldato non ha subito espansioni.

Per approfondire, consulta la FAQ sul potenziamento del 10% ammesso per la potenza post-intervento e quella sulla sostituzione da caldaia centralizzata a pompe di calore termoautonome.

Fonti: Regole Applicative CT 3.0, Paragrafo 12.7

Vedi tutte le FAQ di "INTERVENTI TITOLO III (Fonti Rinnovabili)"
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