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#226È possibile richiedere il Conto Termico 3.0 per sostituzione con PdC (III.A) per una centrale termica per SOLO uso di processo?

A cura dell'Ing. Andrea Ursini Casalena

No. Una centrale termica destinata al solo calore di processo industriale, artigianale o agricolo non può essere sostituita con una pompa di calore accedendo al Conto Termico 3.0. Il calore di processo è incentivabile solo se abbinato alla climatizzazione invernale degli ambienti, che deve restare prevalente. L'unica eccezione nel Titolo III è il solare termico III.D.

Conto Termico 3.0: per le pompe di calore non è ammessa l'esclusiva produzione di calore di processo, serve la climatizzazione invernale prevalente; eccezione solo il solare termico III.D

Il solo calore di processo è incentivabile?

No. Le Regole Applicative sono perentorie: per le pompe di calore dell'intervento III.A, e analogamente per gli impianti a biomassa, non è mai ammessa l'esclusiva produzione di calore di processo.

Il calore destinato ai processi produttivi resta incentivabile solo quando è abbinato all'impiego prevalente per la climatizzazione invernale degli ambienti.

La logica è quella del Paragrafo 12.7: gli impianti possono servire "anche in parte" usi diversi dal riscaldamento, ma il riscaldamento degli ambienti deve restare la funzione principale del generatore.

Lo stesso vale per il riscaldamento di piscine o dei componenti di un centro benessere, ammessi solo come uso aggiuntivo.

Perché il riscaldamento deve restare prevalente?

Il Conto Termico nasce per sostenere la climatizzazione invernale degli edifici da fonte rinnovabile, non i fabbisogni di processo dell'attività produttiva.

Per questo il generatore incentivato deve coprire almeno il 51% della propria potenza con il riscaldamento degli ambienti, secondo il criterio dell'impiego prevalente descritto nella FAQ sul vincolo del 51% della potenza.

Si tratta di un requisito di accesso, non di un dettaglio formale: se il processo assorbe la maggior parte della potenza, viene a mancare la natura stessa dell'intervento incentivato, cioè la sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale.

Come si dimostra la prevalenza del riscaldamento

Quando l'impianto serve più destinazioni, il progettista deve dimostrare con una relazione tecnica che i carichi di riscaldamento sono prevalenti rispetto a quelli di processo, acqua calda sanitaria o piscine.

La relazione, prevista dal Paragrafo 12.7, va timbrata e firmata, corredata degli schemi funzionali d'impianto, e riporta i carichi termici di progetto per ciascuna destinazione con la relativa percentuale di copertura rispetto alla potenza del generatore.

È lo stesso documento descritto nella FAQ sulla relazione per la percentuale d'uso del calore, e i suoi dati devono coincidere con quanto inserito nel Portaltermico.

Un esempio pratico

Un'azienda ha una caldaia che produce solo vapore per una linea produttiva, in un reparto che non viene riscaldato. Sostituirla con una pompa di calore per lo stesso scopo non è incentivabile, perché manca del tutto la climatizzazione invernale.

Lo stesso impianto diventa invece ammissibile se la pompa di calore, oltre al processo, riscalda anche gli ambienti del capannone e questo riscaldamento è prevalente, cioè copre oltre il 51% della potenza: in quel caso il calore di processo è coperto come uso aggiuntivo, entro il margine residuo.

Resta comunque necessario che l'edificio disponga già di un impianto di climatizzazione invernale esistente, requisito approfondito nella FAQ sulla sostituzione in un'attività priva di impianto termico.

L'unica eccezione: il solare termico III.D

Nel Titolo III l'unica tecnologia che fa eccezione è il solare termico dell'intervento III.D.

I collettori solari termici possono accedere agli incentivi anche quando l'intero campo è dimensionato e dedicato al 100% alla sola produzione di calore di processo, oppure alla sola produzione di acqua calda sanitaria.

La ragione è tecnica: il solare termico non sostituisce un generatore di climatizzazione invernale ma aggiunge una fonte rinnovabile a integrazione del fabbisogno termico, quindi il legislatore ne ammette anche l'uso esclusivo per il processo.

Questa deroga non si estende in alcun modo alle pompe di calore, per le quali la regola della prevalenza resta inderogabile.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 8 comma 1 lett. a, lett. d e comma 3; Regole Applicative, Paragrafo 12.7; Webinar GSE 3 febbraio 2026

Vedi tutte le FAQ di "INTERVENTI TITOLO III (Fonti Rinnovabili)"
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