#526Sto per avviare i lavori e non ho la certezza di accedere al Conto Termico: posso pagare intanto con il bonifico per l'ecobonus o la ristrutturazione e decidere dopo?
Meglio di no. Una causale che richiama le detrazioni fiscali fa decadere il diritto all'incentivo, anche dentro un bonifico ordinario. Tornare indietro è possibile, ma passa da nota di credito, restituzione del denaro e nuovo pagamento. La scelta va fatta prima del primo bonifico.

Il bonifico per le detrazioni chiude la porta del Conto Termico
L'idea di tenere aperte entrambe le strade è comprensibile, solo che il GSE ha scritto la regola proprio per impedirla. Il paragrafo 12.2 delle Regole Applicative è netto: «L'indicazione, nella ricevuta di pagamento, a riferimenti riguardanti disposizioni normative inerenti ad altri incentivi statali, determina la decadenza dal diritto agli incentivi di cui al presente meccanismo».
Il seguito del passaggio spiega anche l'errore più frequente. Il GSE segnala di non utilizzare i modelli standard di bonifico che richiamano le detrazioni per la riqualificazione energetica o per la ristrutturazione edilizia, né di indicare in causale riferimenti alle relative norme «anche nel caso di utilizzo di bonifici ordinari». Non conta insomma il modulo che scegli allo sportello o in home banking: conta che cosa c'è scritto nella causale. Un bonifico ordinario con dentro la Legge 296/2006 è un bonifico bruciato ai fini del Conto Termico.
Dietro c'è la regola di sistema dell'articolo 17 del decreto, per cui gli incentivi sono riconosciuti agli interventi «per la cui realizzazione non siano concessi altri incentivi statali», fatti salvi fondi di garanzia, fondi di rotazione e contributi in conto interesse. Le detrazioni edilizie sono a tutti gli effetti un incentivo statale, quindi sulle medesime spese la cumulabilità è esclusa per i privati. Resta invece legittimo dividere le voci fra i due strumenti quando gli interventi e le spese sono distinti.
Si può tornare indietro? Sì, ma la strada è stretta
Le Regole prevedono una via di uscita che conviene conoscere prima di averne bisogno, perché richiede la collaborazione dell'installatore. Serve dare evidenza dell'annullamento dell'intera operazione economica, in una di due forme.
La prima vale se la banca riesce ancora a bloccare il pagamento: si allega la documentazione dell'istituto di credito che attesta l'annullamento del bonifico e la sua inefficacia ai fini delle detrazioni, insieme all'evidenza di un nuovo pagamento conforme al D.M. 7 agosto 2025. Nella pratica è una finestra di poche ore.
La seconda vale quando il denaro è già arrivato al fornitore ed è la sequenza che si incontra quasi sempre:
- Nota di credito elettronica emessa dall'installatore per annullare la fattura pagata con il bonifico sbagliato.
- Restituzione dell'importo dal fornitore al Soggetto Responsabile, documentata.
- Nuova fattura per il medesimo servizio, in sostituzione di quella annullata.
- Nuovo pagamento della nuova fattura, conforme alle previsioni del decreto.
- Dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00 in cui si attesta che, per i bonifici erroneamente effettuati, «non si è beneficiato e non si intende voler usufruire di altri incentivi statali».
È la stessa procedura descritta nella FAQ sui bonifici parlanti già eseguiti e poi stornati, dove il GSE non ammette scorciatoie come l'attestazione di un professionista. Chiedere a un installatore di far girare indietro decine di migliaia di euro qualche mese dopo il cantiere non è un'operazione impossibile, ma nemmeno una che si dà per scontata.
Come si paga per restare dentro il Conto Termico
Le Regole indicano perfino un esempio di causale, che vale la pena copiare così com'è: «D.M. 7 agosto 2025 FATTURA N. xx/202x SR [codice fiscale del Soggetto Responsabile] BENEFICIARIO [codice fiscale o partita IVA del fornitore]». Gli elementi sono quattro, cioè riferimento al decreto, numero e data della fattura, dati fiscali di chi paga e di chi incassa.
Restano poi le condizioni generali di ammissibilità della spesa: bonifico bancario o postale ordinato dal Soggetto Responsabile da un conto a lui intestato, ricevuta con CRO o TRN, pratica sul Portaltermico entro i termini, fattura intestata al Soggetto Responsabile con il riferimento al decreto e la descrizione dell'intervento.
Va detto con chiarezza che nessuna delle due modalità di pagamento è neutra. Il bonifico conforme al Conto Termico non è il documento che l'Agenzia delle Entrate chiede per fruire delle detrazioni edilizie, che hanno un proprio bonifico dedicato con la ritenuta d'acconto a carico dell'impresa. Non esiste quindi una terza via che le tenga aperte entrambe: qualunque strada scegli, il primo pagamento è già una decisione.
Il timore di restare senza fondi è fondato? Per i privati sì
Qui va corretta un'idea diffusa, perché il Conto Termico tratta le due platee in modo opposto e la differenza pesa proprio sulla tua domanda.
| Soggetto | Al raggiungimento del tetto | Che cosa succede alla domanda |
|---|---|---|
| Privati e imprese | 60 giorni ancora utili, poi stop | Il GSE non accetta più richieste per l'anno in corso |
| PA in prenotazione | Il GSE continua ad accettare | Acconti ed erogazione slittano al contingente successivo |
Il testo delle Regole Applicative non lascia dubbi sul primo caso: «Trascorsi 60 giorni dal raggiungimento dell'impegno di spesa annua cumulata dei 500 milioni di euro previsti per i privati, nonché di 150 milioni per le imprese, non saranno accettate dal GSE ulteriori richieste di accesso agli incentivi». Per le amministrazioni che prenotano, invece, il GSE accetta le richieste ulteriori «condizionando l'erogazione degli acconti e l'allocazione delle relative spese al ripristino del contingente dell'anno successivo».
Con il decreto direttoriale del 10 aprile 2026 i plafond sono stati ribilanciati a 450 milioni per le PA e 450 per privati e imprese, quindi il margine dei privati si è ridotto di cinquanta milioni. Il timore che ti ha portato alla domanda, insomma, è tecnicamente fondato, ma la risposta non è pagare in modo ambiguo: è tenere d'occhio il contatore dei fondi, chiudere i lavori e presentare la domanda il prima possibile, perché i 90 giorni dalla conclusione sono un termine massimo e non un tempo da consumare.
Un esempio pratico
Una famiglia sostituisce la caldaia con una pompa di calore, spesa 14.000 euro con IVA. A gennaio versa un acconto di 6.000 euro con il bonifico precompilato per la ristrutturazione edilizia, pensando di decidere a fine lavori. A maggio, con l'impianto in funzione, scopre che l'incentivo del Conto Termico vale più della detrazione e prova a presentare la pratica.
Per recuperare quei 6.000 euro come spesa ammissibile deve chiedere all'installatore una nota di credito sull'acconto, farsi restituire l'importo sul proprio conto, ricevere una nuova fattura, pagarla di nuovo con causale conforme e allegare la dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00. Se l'installatore rifiuta, o se i tempi non tengono rispetto ai 90 giorni dalla fine lavori, quei 6.000 euro restano fuori dal calcolo e l'incentivo si riduce in proporzione.
La stessa famiglia, con la scelta fatta a gennaio e un bonifico conforme, avrebbe pagato le identiche fatture senza nessuna di queste complicazioni.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 3 commi 2 e 3, Art. 17 comma 1; Regole Applicative, Paragrafi 4.4, 4.5, 12.2; D.P.R. 445/2000, Art. 47; D.D. MASE n. 72 del 10 aprile 2026
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