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#514È possibile mantenere in funzione la caldaia a gas esistente gestendola in modo da privilegiare la pompa di calore solo fino a temperature esterne di 5°C?

A cura dell'Ing. Andrea Ursini Casalena

Sì, ma solo presentando l'intervento come pompa di calore "add on" nell'ambito del III.B. La caldaia a gas può restare accesa a patto che sia a condensazione, abbia un'età non superiore a 5 anni e rispetti la Tabella 6 dell'Allegato 1. La soglia dei 5°C invece la sceglie il progettista.

Schema del sistema add on: pompa di calore prioritaria e caldaia a gas esistente che subentra sotto la temperatura di bivalenza

Perché questo caso è un "add on" e non una pompa di calore semplice

La configurazione che descrivi ha un nome preciso nel Decreto. L'art. 2, comma 1, lettera ff) definisce la pompa di calore add on come il sistema costituito da un generatore a pompa di calore installato a integrazione di una caldaia a condensazione alimentata a gas preesistente, combinato con essa al fine di costituire un sistema bivalente.

Non stai quindi installando una pompa di calore elettrica del III.A, dove il vecchio generatore va dismesso. Stai realizzando un sistema bivalente in campo, che il GSE inquadra nell'intervento III.B insieme agli ibridi factory made, come spiegato nella FAQ su dove vanno inseriti bivalenti e add on.

Il vantaggio è dichiarato in modo esplicito dalle Regole Applicative del GSE al paragrafo 9.10.1: l'add on si realizza "senza obbligo di smaltimento di eventuali generatori preesistenti". È l'unica configurazione del III.B esentata dall'obbligo, previsto al paragrafo 9.10.1.4, di sostituire parzialmente o integralmente l'impianto di climatizzazione invernale già presente.

Quali requisiti deve avere la caldaia che resta in funzione?

Qui si gioca quasi tutta la fattibilità della pratica, perché i requisiti riguardano una macchina che hai già in centrale termica e che non puoi modificare. Il paragrafo 9.10.1.3 delle Regole Applicative ne elenca tre, tutti da rispettare insieme:

  • Tipologia: deve essere una caldaia a condensazione alimentata a gas. Una caldaia tradizionale, atmosferica o a tiraggio forzato che sia, chiude la strada all'intervento.
  • Età: non superiore a 5 anni, come risulta dall'anno di fabbricazione sulla targa o, in alternativa, dalla data attestata nella documentazione di messa in esercizio. Sul criterio con cui si conta l'età vale quanto detto nella FAQ sull'anno da prendere a riferimento per la caldaia.
  • Efficienza: deve rispettare le soglie della Tabella 6 dell'Allegato 1, cioè ηs superiore al 90% per apparecchi con Pn fino a 400 kW e η100 superiore al 98% oltre i 400 kW, misurati secondo la EN 15502-1.

Se la caldaia esistente ha otto anni, o è un modello non a condensazione, la strada dell'add on si chiude. Le alternative però restano due: sostituirla con una caldaia nuova a condensazione realizzando un sistema bivalente completo, oppure passare al III.A con la sola pompa di calore.

Cosa deve garantire la pompa di calore e la regolazione

Sulla macchina nuova il vincolo è netto: la pompa di calore deve essere esclusivamente aria-acqua oppure acqua-acqua. L'aria-aria è ammessa solo quando l'edificio è soggetto a vincoli architettonici, come chiarito nella FAQ sui sistemi bivalenti negli edifici vincolati.

Poi c'è la parte che rende i due generatori un sistema unico e non due macchine che convivono nello stesso locale. Serve un sistema di controllo e regolazione in grado di ottimizzare il funzionamento preferenziale della pompa di calore rispetto al generatore secondario, con termoregolazione di classe V, VI, VII o VIII negli impianti autonomi.

Il fabbricante della pompa di calore deve poi fornire una dichiarazione di compatibilità con il generatore secondario, indicando le caratteristiche tecniche minime e una lista di modelli di caldaia in grado di funzionare con quella specifica macchina. Se pompa di calore e caldaia sono di marche diverse, situazione ordinaria quando la caldaia è già in casa, serve l'asseverazione di un tecnico abilitato che garantisca il dialogo tra i due apparecchi, con la relazione tecnica ai sensi del D.M. 26 giugno 2015.

I 5°C sono un valore ammesso?

Né il Decreto né le Regole Applicative fissano un valore, minimo o massimo, per la temperatura di bivalenza. Il legislatore non prescrive la soglia: prescrive che esista una centralina capace di dare priorità alla pompa di calore e di far subentrare la caldaia quando la pompa non è più efficiente o sufficiente.

Impostare il passaggio a 5°C rientra quindi nella logica richiesta, non in una deroga. È lo stesso punto affrontato nella FAQ sulla logica di priorità della pompa di calore sotto una certa temperatura esterna: la fonte rinnovabile lavora per prima, la combustione interviene dopo.

Su quel numero esiste però un riferimento che vale la pena conoscere. Nelle slide del GSE del webinar del 16 aprile 2026 dedicate agli interventi III.A e III.B viene richiamata la Tabella 4 dell'Allegato III del Regolamento UE 813/2013, che per il clima medio, con temperatura di progettazione di riferimento pari a -10°C, indica una temperatura bivalente di "massimo +2°C" e una temperatura limite di esercizio di "massimo -7°C". La Tabella 3 del Regolamento UE 206/2012 dice lo stesso per le macchine ad aria.

Quei valori appartengono alla certificazione del prodotto: sono le condizioni con cui il fabbricante dichiara potenza e SCOP in zona climatica average, cioè i dati che il GSE usa per calcolare l'incentivo. Sul campo la centralina la tari tu. Nessuna fonte del Conto Termico vieta di far subentrare la caldaia già a 5°C.

Lo scarto però resta e conviene averlo chiaro prima di firmare il progetto. La macchina è certificata per coprire il fabbisogno da sola fino a +2°C, mentre a 5°C la fermi tre gradi prima: la caldaia brucerà più gas di quanto ipotizzi il modello ecodesign, mentre l'incentivo continuerà a essere liquidato sui dati di targa.

Il valore va comunque motivato nella relazione di progetto e coerente con i terminali installati. Con i radiatori di una villetta in zona E i 5°C sono una scelta prudente e difendibile; su un impianto radiante la stessa soglia sarebbe difficile da giustificare, perché la pompa di calore lavorerebbe bene ben al di sotto.

Cosa ti costa, in incentivo, tenere la caldaia

La scelta è legittima, però si paga sul coefficiente k. Per i sistemi bivalenti e le pompe di calore add on la Tabella 18 dell'Allegato 2 fissa k pari a 1 quando la caldaia presente nel sistema ha potenza fino a 35 kW e a 1,1 quando la supera, contro l'1,25 riconosciuto agli ibridi factory made. Nel webinar del 16 aprile il GSE lo ha motivato ricordando che nell'add on "non c'è una sostituzione di generatore".

Ci sono altre due conseguenze da mettere in conto prima di scegliere:

AspettoAdd on su caldaia esistenteSola pompa di calore (III.A)
Coefficiente k1 fino a 35 kW di caldaia, 1,1 oltrenon si applica
Smaltimento del generatorenon richiestorichiesto
Fotovoltaico trainato (II.H)no
Imprese ed ETS economiciesclusi (art. 25, comma 2)ammessi

Il fotovoltaico è il vincolo che sorprende di più. Il GSE ha confermato che l'intervento II.H è incentivabile solo se combinato con la sostituzione tramite pompe di calore elettriche del III.A, quindi un sistema che tiene in vita la caldaia a gas non lo traina, come ricorda la FAQ sul fotovoltaico abbinato alla pompa di calore ibrida.

Per imprese ed ETS di natura economica il divieto è invece assoluto, con le conseguenze descritte nella FAQ sull'add on richiesto da un'impresa.

Un esempio pratico

Villetta in zona climatica E, caldaia murale a condensazione da 24 kW installata nel 2023, radiatori esistenti. Il proprietario aggiunge una pompa di calore aria-acqua con Prated 8 kW, SCOP 3,45 in media temperatura e ηs del 135%, contro il minimo ecodesign del 110% per il W55.

VoceValore
Qu = Prated × Quf (zona E)8 × 1.700 = 13.600 kWht
kp = ηs / ηs min135 / 110 = 1,23
Ei = Qu × (1 − 1/SCOP) × kp13.600 × 0,710 × 1,23 ≈ 11.850 kWht
Ci aria-acqua fino a 35 kW0,150 €/kWht
Ia = k × Ei × Ci, con k = 1≈ 1.778 € l'anno

L'incentivo si eroga in 2 annualità, perché la potenza della pompa di calore resta sotto i 35 kW, per un totale di circa 3.555 euro liquidati in rata unica essendo sotto i 15.000 euro. La caldaia da 24 kW tiene il k a 1: se in centrale ci fosse stata una caldaia da 40 kW, lo stesso intervento avrebbe portato a casa circa 1.956 euro l'anno.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, art. 2 comma 1 lettera ff), art. 8 comma 1 lettera b), art. 25 comma 2, Allegato 1 paragrafo 3.6.2 e Tabella 6, Allegato 2 Tabelle 8, 9 e 18; Regole Applicative, paragrafi 9.10.1.3, 9.10.1.4 e 9.10.3; Regolamento UE 813/2013, Allegato III Tabella 4; Regolamento UE 206/2012, Allegato I Tabella 3; Webinar GSE 16/04/2026 e 03/02/2026

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