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#163L'incentivo dedicato alla colonnina di ricarica ammette un numero massimo di installazioni? A titolo esemplificativo, se l'incentivo per la mia colonnina è di circa 2.000 euro (che corrisponde all'incentivo spettante per la sostituzione del generatore di calore), posso installare un'altra colonnina con ulteriori 2.000 euro dedicati? Oppure L'incentivo delle 2.000 euro rimane unico a prescindere del numero di colonnine installate?

A cura dell'Ing. Andrea Ursini Casalena

No, i tetti non si sommano. Il decreto non fissa un numero massimo di colonnine, ma l'incentivo massimo dell'intervento II.G è unico per l'intera infrastruttura di ricarica e coincide con l'incentivo riconosciuto per la pompa di calore elettrica installata insieme. Nel tuo esempio i 2.000 euro restano il tetto complessivo, qualunque sia il numero di colonnine.

Il tetto è l'incentivo della pompa di calore

La regola sta nella formula del paragrafo 9.7.3 delle Regole Applicative, Itot = min(30% × C; Itot dell'impianto a pompa di calore elettrica). L'incentivo delle colonnine è cioè il minore tra il 30% delle spese ammissibili sostenute e l'incentivo calcolato per l'intervento combinato di sostituzione dell'impianto con la pompa di calore elettrica.

Il senso della costruzione è chiaro se pensi alla colonnina come a un intervento trainato. Esiste nel Conto Termico solo perché realizzata insieme alla sostituzione del generatore con una pompa di calore elettrica e il suo contributo non può mai superare quello dell'intervento che la traina. Aggiungere colonnine fa crescere le spese su cui calcolare il 30%, ma il tetto resta inchiodato all'incentivo della pompa di calore.

Applicato al tuo caso concreto, se la pompa di calore genera 2.000 euro di incentivo quello è il massimo che l'infrastruttura di ricarica può ricevere nel suo complesso. La seconda colonnina non porta altri 2.000 euro dedicati, al più aiuta il 30% delle spese ad avvicinarsi al tetto, se non lo raggiungeva già.

Nota anche che il tetto vale come Imax dell'intervento nel suo insieme. Se la pompa di calore matura un incentivo più alto, per esempio grazie alle condizioni del soggetto o alla taglia dell'impianto, il tetto delle colonnine sale di conseguenza, ma la regola non cambia: il contributo della ricarica si ferma sempre all'incentivo riconosciuto alla pompa di calore abbinata.

I massimali per punto di ricarica

Un limite legato al numero di installazioni esiste, ma agisce sulla spesa ammissibile, non sul tetto finale. La Tabella 22 fissa un costo massimo ammissibile per ogni punto di ricarica, differenziato per tecnologia. Per le infrastrutture di potenza standard, tra 7,4 e 22 kW, il Cmax è di 2.400 euro per punto in connessione monofase e di 8.400 euro per punto in connessione trifase.

Per le potenze superiori il riferimento passa dal punto all'infrastruttura. Tra 22 e 50 kW il costo riconoscibile è di 1.200 €/kW, tra 50 e 100 kW si sale a 60.000 euro per infrastruttura e oltre i 100 kW a 110.000 euro per infrastruttura. Numeri importanti sulla carta, che però non spostano il discorso di fondo.

Questi massimali tagliano infatti il costo riconoscibile quando la fattura li supera. Anche restando dentro i limiti unitari, il totale del 30% viene comunque livellato all'incentivo della pompa di calore, perché i due vincoli lavorano in serie, prima sul costo e poi sul tetto.

I requisiti tecnici delle colonnine incentivabili

L'intervento II.G chiede requisiti precisi, elencati al paragrafo 9.7.1 delle Regole Applicative:

  • realizzazione congiunta alla sostituzione dell'impianto esistente con una pompa di calore elettrica dell'articolo 8, comma 1, lettera a, al servizio dello stesso edificio (l'abbinamento a un sistema ibrido non dà accesso all'intervento);
  • titolarità di utenze connesse in bassa o media tensione;
  • potenza minima del dispositivo di ricarica di 7,4 kW;
  • dispositivi di tipologia smart, in grado di misurare e registrare la potenza attiva di ricarica, trasmetterla a un soggetto esterno e ricevere comandi di riduzione o ripristino della potenza massima;
  • ricarica secondo il modo 3 o il modo 4 della norma CEI EN 61851;
  • dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008;
  • registrazione alla Piattaforma Unica Nazionale (PUN) se l'infrastruttura è aperta al pubblico.

L'installazione può avvenire presso l'edificio o nelle sue pertinenze risultanti dalla visura catastale, compresi box, autorimesse, cortili, tettoie e posti auto assegnati o condominiali, oppure nei parcheggi adiacenti: vale la stessa nozione di pertinenza vista per l'illuminazione delle aree esterne. La ricarica può anche essere aperta al pubblico, nel qual caso scatta appunto la registrazione alla PUN.

Per le imprese e gli ETS economici sul terziario l'intervento deve inoltre ridurre la domanda di energia primaria di almeno il 20% rispetto all'ante-operam, dimostrata con APE ante e post-operam, mentre l'intensità dell'aiuto segue le regole del Titolo V con le maggiorazioni per piccole e medie imprese.

Spese ammissibili e tempi di erogazione

Nella spesa ammissibile entrano la fornitura e la posa dei punti di ricarica, le opere edili e le canalizzazioni per i cavi quando non ricadono negli obblighi della direttiva UE 2018/844, il contributo in quota potenza del TICA per la richiesta di potenza addizionale in prelievo e le prestazioni professionali, con IVA quando resta un costo per il beneficiario. Il trasporto rientra nella fornitura, come per gli altri interventi del meccanismo.

L'erogazione segue la pompa di calore anche nei tempi: 2 rate annuali se la potenza della pompa di calore non supera i 35 kW, 5 rate oltre, oppure un'unica soluzione quando l'incentivo complessivo non passa i 15.000 euro. La logica del cap legato all'intervento trainante è la stessa che incontri con il fotovoltaico abbinato alla pompa di calore dell'intervento II.H.

Un esempio pratico

Un'impresa sostituisce la caldaia della palazzina uffici con una pompa di calore elettrica da 30 kW, il cui incentivo calcolato vale 2.000 euro. Nel parcheggio di pertinenza installa due colonnine monofase da 7,4 kW, spendendo 2.200 euro ciascuna.

VoceValore
Spesa colonnine (2 × 2.200 €, sotto il Cmax di 2.400)4.400 €
30% della spesa ammissibile1.320 €
Tetto: incentivo pompa di calore2.000 €
Incentivo II.G erogato1.320 €

Con due colonnine il 30% delle spese vale 1.320 euro, sotto il tetto dei 2.000, quindi viene erogato per intero. Se le colonnine diventassero quattro, il 30% salirebbe a 2.640 euro, ma l'incentivo si fermerebbe comunque a 2.000, il valore della pompa di calore. Nessuna colonnina aggiuntiva può portare "altri 2.000 euro dedicati", perché il tetto è unico per l'intervento, non per punto di ricarica.

Essendo la pompa di calore da 30 kW sotto la soglia dei 35, l'erogazione avverrebbe in 2 rate annuali. Conviene quindi dimensionare il numero di colonnine sul fabbisogno reale di ricarica dell'edificio, sapendo che oltre un certo punto la spesa aggiuntiva non genera più contributo.

Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 5 comma 1 lettera g e Allegato 2; Regole Applicative, Paragrafi 9.7, 9.7.1, 9.7.2 e 9.7.3 (formula Itot = min(30%·C; Itot impianto pompa di calore elettrica))

Vedi tutte le FAQ di "INTERVENTI TITOLO II (Efficienza Energetica)"
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