#490Sono incentivabili le porte di ingresso se sono coibentate? C'è differenza di accesso all'incentivo se le porte di ingresso sono attestate su un volume non riscaldato piuttosto che attestate su spazio esterno? (ad esempio per un appartamento in condominio di ringhiera)
Sì, le porte di ingresso coibentate sono assolutamente incentivabili all'interno del Conto Termico 3.0. Rientrano nella categoria dell'Intervento II.B (Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi). Il Decreto specifica esplicitamente che, ai fini dell'incentivo, sono ammesse le spese per la fornitura e messa in opera per la riduzione della trasmittanza termica di "chiusure apribili o assimilabili, quali porte, finestre e vetrine, anche se non apribili".

Inoltre, la norma incentiva gli elementi dell'involucro edilizio che delimitano il volume climatizzato (riscaldato) rispetto all'esterno "e/o dai volumi interni non climatizzati". Di conseguenza, non c'è alcuna differenza ai fini dell'ammissibilità all'incentivo: sia che la tua porta dia su un cortile esterno aperto (es. ringhiera), sia che dia su un vano scale chiuso, hai pieno diritto di accedere al Conto Termico.
La differenza sostanziale risiede esclusivamente nel calcolo termotecnico dei limiti massimi di trasmittanza termica (U) che la porta dovrà rispettare, come delineato di seguito:
- Porta su spazio esterno (es. appartamento in condominio di ringhiera). Essendo il ballatoio aperto, la porta disperde direttamente il calore verso l'ambiente esterno. In questo caso, il calcolo è lineare: la trasmittanza della nuova porta coibentata dovrà semplicemente essere inferiore o uguale ai limiti "base" previsti dalla Tabella 2 del Decreto per la tua Zona Climatica (ad esempio, ≤ 1,30 W/m²K in Zona E).
- Porta su volume non riscaldato (es. vano scale interno) e il "Paradosso del btr". Se la porta si affaccia su un ambiente interno privo di riscaldamento (vano scale, androne), la valutazione della dispersione termica indiretta è regolata dal D.M. 26 giugno 2015 ("Requisiti Minimi"). Per tenere conto che il vano scale è meno freddo dell'esterno, la norma tecnica UNI/TS 11300-1 introduce un fattore di correzione dello scambio termico chiamato btr (un valore inferiore a 1, ad es. 0,8).
È in questo specifico frangente che si incontra un noto errore materiale di stesura del testo di legge (Appendice B, punto 1.1, comma 2):
- L'errore testuale: Il legislatore ha scritto che i limiti devono essere rispettati dalla "trasmittanza della struttura diviso per il fattore di correzione". Matematicamente, dividendo la trasmittanza della porta per 0,8, si impone un limite molto più severo, obbligando assurdamente il cittadino a installare verso le scale una porta d'ingresso più isolante e costosa di quella che metterebbe verso il gelo esterno.
- L'intento reale e la soluzione: Come confermato direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico tramite la FAQ 2.48, l'intenzione fisica e logica corretta è l'esatto opposto: si deve prendere il valore limite della tabella e dividerlo per il btr (oppure moltiplicare la trasmittanza della porta per il btr). In questo modo il limite si alza proporzionalmente (es. in zona E, 1,30/0,8 = 1,625 W/m²K), ammettendo correttamente l'installazione di una porta meno prestazionale, poiché lo sbalzo termico verso le scale è ridotto.
Come procedere all'atto pratico per il Conto Termico? Ai fini del caricamento della pratica sul Portaltermico 3.0, questa controversia normativa sarà gestita a monte dal tuo progettista. Per vederti riconosciuto l'incentivo (Intervento II.B), basterà dimostrare tramite l'Asseverazione del tecnico che il valore di trasmittanza termica della porta calcolato e corretto rientri nel limite massimo tabellare richiesto dal GSE per la tua zona climatica.
Un promemoria fondamentale (Valvole Termostatiche): Ricorda che, per poter accedere all'incentivo per l'installazione della nuova porta d'ingresso, il Conto Termico impone tassativamente che sull'impianto di riscaldamento del tuo appartamento vengano installate congiuntamente le valvole termostatiche o sistemi di termoregolazione sui radiatori, a meno che non siano già presenti al momento dell'intervento. La fornitura e posa di queste valvole rientra tra le spese ammissibili coperte dall'incentivo.
Per approfondire, consulta la FAQ sugli infissi con superficie maggiore dell'originale e quella sull'incentivabilità di tapparelle e scuri.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Articolo 6; Allegati D.M. 7 agosto 2025, Allegato 1; Regole Applicative, Par. 9.2.1, 9.2.2; D.M. 26 giugno 2015 (Requisiti Minimi), Appendice B, punto 1.1; FAQ Efficienza Energetica Edifici (MISE), FAQ 2.48
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