#519Persona fisica che è insieme Soggetto Ammesso e Soggetto Responsabile, intervento III.A con pompa di calore elettrica: quali modelli GSE vanno compilati e allegati? Servono i Modelli 5, 6, 7, 8 e 9?
Nel caso descritto, di norma, nessuno dei cinque. Il Modello 5 riguarda la delega a un terzo, il 6 e il 7 appartengono alla sola prenotazione, che ai privati è preclusa, il 9 serve con ESCo e contratti EPC. Resta il Modello 8, l'asseverazione, dovuta solo sopra i 35 kW.

I cinque modelli, uno per uno
Vale la pena vedere a cosa serve ciascuno, perché la loro numerazione consecutiva sul sito GSE trae in inganno: non sono un pacchetto da compilare in blocco, sono moduli che si attivano in situazioni diverse.
| Modello | A cosa serve | Nel tuo caso |
|---|---|---|
| 5 | Delega del Soggetto Responsabile a un soggetto delegato che opera sul portale | no, operi in proprio |
| 6 | Dichiarazione di avvio lavori nella procedura di prenotazione | no, è un adempimento della prenotazione |
| 7 | Dichiarazione di conclusione dell'intervento nella prenotazione | no, stessa ragione |
| 8 | Asseverazione del tecnico abilitato | solo oltre 35 kW |
| 9 | Dichiarazione delle spese sostenute nei contratti EPC e servizio energia | no, hai fatture tue |
I Modelli 6 e 7 meritano una precisazione in più, perché sono all'origine del fraintendimento più comune. La prenotazione è la procedura in cui il GSE accantona le risorse prima dei lavori e chiede poi la dichiarazione sostitutiva che attesta l'avvio dei lavori, entro 18 mesi o 90 giorni secondo il presupposto, e in seguito quella di conclusione. È riservata a Pubbliche Amministrazioni ed ETS. Una persona fisica non vi accede, perché la sua strada è l'accesso diretto a lavori conclusi. Lì la data di fine lavori si digita a portale ed è coperta dalla sottoscrizione della richiesta di concessione.
Anche il Modello 9 segue la stessa logica, visto che le Regole Applicative lo richiamano solo quando il Soggetto Responsabile è una ESCo o quando c'è un contratto di prestazione energetica: "il contratto inviato dovrà essere accompagnato dall'invio della dichiarazione di rispondenza ai requisiti del contratto di prestazione energetica e delle spese sostenute (Modello 9), firmato da entrambe le parti contraenti". Se paghi tu il fornitore, quel documento è sostituito dalle fatture e dalle ricevute dei bonifici.
Quando serve davvero l'asseverazione
Il Modello 8 è il fac-simile dell'asseverazione. La sua obbligatorietà dipende da due soli fattori, la presenza dell'apparecchio nel Catalogo GSE e la potenza installata.
Le Regole Applicative fissano la prima esenzione in una riga: "per installazioni relative ad interventi ricompresi nel Catalogo la suddetta asseverazione non è richiesta". La seconda riguarda le macchine piccole fuori Catalogo, per le quali l'asseverazione "può essere sostituita dalla dichiarazione del Soggetto Responsabile, contenuta nella scheda-domanda, che attesta il rispetto puntuale dei requisiti minimi previsti dal Decreto, ivi compresa l'indicazione dell'effettiva fine lavori".
- Pompa di calore fino a 35 kW presente nel Catalogo: niente asseverazione e niente certificazione del produttore.
- Fino a 35 kW ma fuori Catalogo: basta la dichiarazione nella scheda-domanda, con la certificazione del produttore da allegare quando l'incentivo supera i 3.500 €, come spiegato nella FAQ sul limite dei 3.500 euro.
- Oltre 35 kW: asseverazione del tecnico abilitato sempre dovuta, più la certificazione del produttore sopra la stessa soglia di incentivo.
Un caso a parte sono i sistemi bivalenti e le pompe di calore add on, dove l'asseverazione è richiesta a qualsiasi potenza. Non è però il tuo intervento, che è una sostituzione III.A pura.
Cosa si allega davvero sul portale
L'elenco effettivo, per una sostituzione di generatore con pompa di calore in accesso diretto, è più corto di quanto sembri:
- la richiesta di concessione degli incentivi, che il portale genera a fine compilazione, da stampare, firmare e ricaricare con la copia di un documento di identità;
- fatture intestate al Soggetto Responsabile e prova dei pagamenti, quindi ricevute dei bonifici ordinari;
- la documentazione fotografica in un unico PDF, che deve mostrare le targhe dei generatori sostituito e installato, i due generatori, il locale di installazione ante e post-operam, le valvole termostatiche o il sistema di regolazione;
- la certificazione del produttore, nei casi visti sopra;
- la relazione tecnica di progetto con schemi funzionali, solo da 100 kW in su oppure, a qualsiasi potenza, se lo stesso generatore serve anche altri usi come acqua calda sanitaria, piscine o processi produttivi.
Un equivoco frequente riguarda la visura catastale, che molti allegano per abitudine anche dove non è dovuta. Le Regole la chiedono per gli edifici dei Comuni fino a 15.000 abitanti, per scuole e strutture sanitarie pubbliche e per gli edifici dell'ambito terziario di soggetti privati ed ETS economici. In un'abitazione residenziale non serve. Non devi neppure indovinare, perché come ha mostrato il GSE nella demo del portale, "la visura catastale bisogna allegarla nella sezione allegati, vi viene richiesta in automatico nel caso in cui siate in una casistica tale da richiederla". Il Portaltermico fa comparire gli slot dei documenti in base alle scelte fatte negli step precedenti, meccanismo descritto anche nella checklist dei controlli del portale.
Quello che invece si conserva soltanto
Una seconda lista, altrettanto importante, non si carica, ma va custodita per tutta la durata dell'incentivo e per i cinque anni successivi all'ultima rata: dichiarazione di conformità dell'impianto ai sensi del D.M. 37/08, certificato di corretto smaltimento del vecchio generatore, libretto d'impianto aggiornato, scheda tecnica del produttore, titolo autorizzativo comunale ove previsto, iscrizione al catasto impianti regionale e, per le macchine tra 35 e 100 kW, la relazione tecnica di progetto.
Un esempio pratico
Tre configurazioni della stessa sostituzione, con esiti documentali diversi.
| Situazione | Asseverazione | Certificazione produttore | Altri allegati |
|---|---|---|---|
| 12 kW a Catalogo, incentivo 4.100 € | no | no | richiesta firmata, documento, fatture, bonifici, foto |
| 12 kW fuori Catalogo, incentivo 4.100 € | no, dichiarazione in scheda-domanda | sì | gli stessi |
| 45 kW fuori Catalogo, incentivo 9.000 € | sì, Modello 8 | sì | gli stessi, più relazione tecnica da conservare |
Nel primo caso la pratica si chiude con i soli documenti contabili e le fotografie, senza alcun modulo tecnico. Vale però la pena curare le foto, perché sono l'allegato che più spesso genera richieste di integrazione: servono le targhe leggibili di entrambe le macchine e lo stesso locale ripreso prima e dopo, con evidenza della rimozione del vecchio generatore.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 14 comma 2, Art. 18 comma 1; Regole Applicative Conto Termico 3.0, Paragrafi 6.1, 6.2, 7.1, 9.9.4, 12.5; Allegato 2 (Modelli 5, 6, 7, 8 e 9); Webinar GSE 19/01/2026 e 26/01/2026
Workshop Conto Termico 3.0
Corso online on-demand
Impara a gestire le pratiche del Conto Termico 3.0 con il corso pratico pensato per professionisti e tecnici del settore. 8 casi pratici sviluppati passo passo.