#525Una PA ha prenotato un multi-intervento con il CT 2.0 e ora ha modificato il progetto estendendolo ad altri fabbricati: può essere un problema e come si comunicano le modifiche al GSE?
Un problema c'è, ma è circoscritto. La prenotazione resta disciplinata dal Conto Termico 2.0 e il suo importo è un tetto che non può crescere. I fabbricati aggiunti non possono entrare in quella pratica, perché il multi-intervento è per definizione un progetto sul medesimo edificio. Le variazioni vanno comunicate al GSE via PEC.

La pratica resta nel Conto Termico 2.0, una tutela per la PA
Prima di ragionare sulle modifiche va fissato il perimetro normativo, perché è quello che governa tutto il resto. Il D.M. 7 agosto 2025 chiude con una disposizione dedicata proprio alle pratiche in corso: le domande presentate prima della sua entrata in vigore restano soggette al decreto del 16 febbraio 2016. Il vecchio decreto continua ad applicarsi in particolare «per le istanze di prenotazione dell'amministrazione pubblica accolte dal GSE e con lavori di realizzazione non conclusi, alla data di entrata in vigore del presente decreto». Le Regole Applicative del 3.0 richiamano la stessa previsione e aggiungono che, per le istanze delle PA in prenotazione presentate a quella data e ancora in corso di qualifica, trova applicazione il Conto Termico 2.0.
La tua prenotazione, quindi, non migra al 3.0 e non va riallineata alle nuove regole: vive fino in fondo con la disciplina sotto cui è nata, come già spiegato nella scheda sulla continuità del CT 2.0 per le pratiche delle amministrazioni. È una tutela, non un vincolo: le risorse sono già impegnate a tuo favore e restano tali finché rispetti termini e contenuto della prenotazione accolta.
Che cosa puoi modificare senza far saltare la prenotazione?
L'accoglimento della prenotazione produce un effetto preciso, cioè l'impegno da parte del GSE di una somma che vale come massimale a preventivo. Da qui discendono due conseguenze che vale la pena tenere separate.
Sul denaro le Regole Applicative non lasciano spiragli: «Le modifiche apportate agli interventi incentivanti non potranno comportare, in nessun caso, il ricalcolo in aumento dell'incentivo riconosciuto». Se il progetto rivisto costa di più, la differenza resta a carico del bilancio dell'ente. Al contrario, se la spesa consuntiva scende, l'incentivo viene ricalcolato al ribasso, perché il massimale è un tetto e non un importo garantito.
Sul contenuto tecnico il margine invece esiste, perché le varianti che non stravolgono l'intervento prenotato sono contemplate. Fra le ragioni oggettive di impedimento che il GSE può riconoscere per prorogare i termini compaiono espressamente le «varianti in corso d'opera funzionali e migliorative per la realizzazione dell'intervento», insieme ai contenziosi con l'impresa assegnataria, alla frammentazione in lotti e alle cause di forza maggiore documentate. Una potenza rivista di qualche kW sullo stesso generatore, un modello diverso a parità di tipologia, un lotto che slitta, sono materia di comunicazione e non di rifacimento della pratica.
Quello che invece non regge è il salto di perimetro: nuovi edifici, interventi non previsti nella diagnosi, un quadro economico che nasce da un progetto diverso.
I fabbricati aggiunti non entrano nella pratica esistente
Qui la norma non lascia margini interpretativi, perché tocca la definizione stessa dell'oggetto della domanda. Per multi-intervento si intende «la realizzazione contestuale sul medesimo edificio di più interventi [...] progettati e pianificati come un unico progetto», per questo la scheda-domanda di multi-intervento è una sola per edificio. La logica del Conto Termico è edificio-centrica: l'identificazione catastale, la diagnosi, i massimali di spesa e i controlli si agganciano tutti a quel singolo immobile.
Aggiungere altri fabbricati alla prenotazione già accolta significherebbe chiedere al GSE di istruire interventi che non ha mai valutato. Quegli edifici non compaiono né nella diagnosi né nell'atto di impegno. In sede di saldo la difformità emergerebbe con certezza, con un rischio che va oltre la semplice decurtazione: le modifiche che fanno venir meno i requisiti possono portare alla decadenza dall'incentivo, alla risoluzione del contratto con il GSE e al recupero delle somme già erogate a titolo di acconto.
Per i nuovi immobili serve quindi una domanda propria, che nascerà sotto il Conto Termico 3.0, con i massimali, le percentuali e la modulistica del nuovo decreto.
Diagnosi energetica e atto di impegno vanno riallineati
La prenotazione delle PA nel caso più diffuso poggia su due documenti che devono parlarsi: una diagnosi energetica sull'edificio oggetto dell'intervento e un provvedimento o atto amministrativo di impegno all'esecuzione di uno degli interventi indicati in quella diagnosi. Se la diagnosi viene riscritta con altri fabbricati, altre potenze e un altro quadro economico, il legame fra i due documenti e la pratica prenotata si spezza.
Conviene allora tenere distinti i due binari. Per l'edificio già prenotato la diagnosi originaria resta la base della pratica e le eventuali varianti si documentano rispetto a quella. Per i nuovi fabbricati serve una diagnosi nuova. Nel 3.0 i requisiti sono stringenti: va «redatta da un Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) certificato ai sensi della norma UNI CEI 11339 oppure da una società che fornisce servizi energetici (ESCo) certificata ai sensi della norma UNI CEI 11352», in conformità ai criteri minimi del D.Lgs. 102/2014. Serve poi una nuova delibera o determina che impegni l'ente sugli interventi aggiuntivi, con la relativa copertura di spesa.
Come si comunicano le modifiche al GSE
Il canale da usare è formale e scritto, perché le Regole Applicative prevedono che tutte le modifiche che incidono sulle condizioni di ammissibilità e sui requisiti siano comunicate al GSE, nelle more di un portale dedicato, «esclusivamente mediante PEC o raccomandata A/R», all'indirizzo info@pec.gse.it, indicando in oggetto il Conto Termico, il nome del Soggetto Responsabile, il codice identificativo dell'intervento e il tipo di modifica.
Quattro situazioni diverse, da non confondere fra loro.
| Situazione | Che cosa si invia | Effetto |
|---|---|---|
| Variante sull'edificio prenotato | PEC di comunicazione modifica, con documentazione ante e post | La prenotazione prosegue, l'incentivo non sale |
| Slittamento dei termini per variante o lotti | PEC di richiesta proroga con la documentazione a supporto | Il GSE valuta la causa di impedimento |
| Abbandono del progetto prenotato | Rinuncia dalla funzionalità di portale o via PEC | Le risorse impegnate si liberano |
| Nuovi fabbricati o nuovi interventi | Domanda separata sul Portaltermico 3.0 | Istruttoria autonoma, nuovi massimali |
Sulla rinuncia conviene fermarsi un attimo prima di firmare. Oggi il canale della prenotazione del 3.0 è sospeso: il Portaltermico è stato riaperto il 13 aprile 2026 in solo accesso diretto, mentre la modalità che permette agli enti di bloccare le risorse prima di aprire il cantiere resta ferma fino a nuova comunicazione, come ricostruito nella scheda sulla prenotazione sospesa o abolita. Chi rinuncia oggi a una prenotazione accolta perde risorse già impegnate e, per riprenderle, deve arrivare a fine lavori e presentare l'accesso diretto entro 90 giorni, dentro i plafond disponibili in quel momento, che il contatore dei fondi aggiorna di continuo. La stessa via, del resto, resta aperta anche a chi decade dalla prenotazione per il mancato rispetto dei termini di avvio o conclusione.
Un esempio pratico
Un Comune ha prenotato nel 2025 un multi-intervento sulla scuola primaria: cappotto, infissi e sostituzione della caldaia con una pompa di calore da 90 kW, per un massimale prenotato di 380.000 euro. Il progetto esecutivo, approvato nel 2026, porta la pompa di calore a 110 kW e aggiunge la palestra comunale e il municipio.
L'ente procede su due binari. Per la scuola comunica al GSE con una PEC la variante di potenza, allegando la relazione del progettista e il quadro economico aggiornato: la pratica prosegue sotto il CT 2.0 e l'incentivo resta fermo a 380.000 euro anche se la spesa cresce, perché il ricalcolo in aumento è escluso. Per palestra e municipio predispone due diagnosi energetiche firmate da un EGE, una nuova determina di impegno per ciascun immobile, poi presenterà due domande distinte sul Portaltermico 3.0 a lavori conclusi, entro 90 giorni dalla fine di ciascun cantiere.
Il conto finale cambia poco nella sostanza, ma la pratica regge ai controlli. Il rischio da cui l'ente si è tenuto lontano, cioè presentare a saldo un intervento diverso da quello prenotato, avrebbe messo in discussione 380.000 euro già impegnati, con l'obbligo di restituire l'eventuale acconto.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 2 comma 1 lettera cc, Art. 14 commi 3 e 4, Art. 18 comma 2, Art. 30 commi 1 e 4; Regole Applicative, Paragrafi 4.1.2, 5.1, 7.2, 7.3, 7.8, 9.16.1, 10.1, 13; D.M. 16 febbraio 2016
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