#336Un Comune sotto i 15.000 abitanti può presentare domanda tramite prenotazione senza diagnosi se non deve fare interventi Art. 15 comma 1, presentando solo la relazione tecnica?
Dipende dal "caso" di prenotazione scelto:
- Caso i (Diagnosi + Atto di impegno): La Diagnosi Energetica è sempre obbligatoria e propedeutica alla richiesta, in quanto è il documento che individua gli interventi da prenotare. Non si può prescindere dalla Diagnosi in questo caso (salvo deroga per calamità naturali dove basta il progetto esecutivo).
- Caso iv (Lavori assegnati): Se si prenota avendo già assegnato i lavori (Atto di assegnazione + Verbale consegna), la Diagnosi Energetica è obbligatoria solo se l'intervento ricade nei casi previsti dall'art. 15 (es. isolamento termico, nZEB, o impianti > 200 kW). Se l'intervento non è tra questi (es. sostituzione caldaietta < 35 kW), è sufficiente la relazione tecnica descrittiva. Quindi, senza diagnosi si può accedere alla prenotazione solo se si è già nella fase di assegnazione lavori (caso iv) o contratto firmato (caso iii) e l'intervento è di piccola taglia.
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 7.1 (Documentazione specifica per caso i e caso iv) e Paragrafo 9.16; D.M. 7 agosto 2025, Art. 14 comma 2 lett. b) punto i
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