#444Per quali interventi è richiesta la riduzione della domanda di energia primaria?
La riduzione della domanda di energia primaria è un requisito specifico che si applica esclusivamente agli interventi del Titolo II (efficienza energetica) realizzati da imprese e ETS economici su edifici dell'ambito terziario.
Le soglie minime previste sono:
- 10% di riduzione per un singolo intervento
- 20% di riduzione in caso di multi-intervento
La verifica si basa sul confronto dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (EPgl,nren) risultante dall'APE ante operam e dall'APE post operam, entrambi obbligatori per tali soggetti (Art. 25, comma 1, DM 7/8/2025).
Se la riduzione conseguita raggiunge almeno il 40%, è prevista una premialità aggiuntiva: un incremento del 15% sull'intensità massima dell'incentivo per gli interventi del Titolo II, come disposto dall'Art. 27, comma 3, lett. c) del Decreto.
Questo requisito non si applica ai soggetti privati residenziali, alle PA e agli ETS non economici.
Per approfondire, consulta la FAQ #37 sui dettagli di calcolo e la FAQ #38 sul perimetro di verifica.
Questa FAQ è basata su una FAQ ufficiale del GSE, rielaborata con approfondimenti normativi e riferimenti incrociati.
Fonti: FAQ ufficiale GSE (09/01/2026); DM 7 agosto 2025, Art. 25, comma 1, e Art. 27, comma 3, lett. c); Regole Applicative CT 3.0, Par. 4.2.1
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