#207Nel caso di sostituzione di generatore a gas per il riscaldamento con un sistema a pompa di calore è possibile prevedere due generatori? Ovvero, due moto-condensanti con unità split interne.
Sì. Si può sostituire un'unica caldaia con due o più unità esterne, e l'incentivo spetta per tutte quelle installate: il numero delle macchine nuove non deve corrispondere a quello delle vecchie. Vale però il vincolo delle stesse utenze, e oltre il 10% della potenza preesistente scatta il potenziamento.

Più generatori al posto di uno: è ammesso
Sostituire una singola caldaia centralizzata con due o più unità esterne multisplit o VRF è ammesso e si configura come sostituzione integrale del generatore preesistente, a patto che i nuovi apparecchi riscaldino le stesse utenze. I sistemi multisplit e VRF/VRV rientrano pienamente nell'Intervento III.A.
Non esiste alcun vincolo di corrispondenza numerica fra macchine rimosse e macchine installate. Una sola caldaia può essere sostituita da quattro pompe di calore, e tutte e quattro concorrono all'incentivo: quello che il GSE verifica è che il nuovo sistema di generazione serva gli stessi ambienti e volumi di prima, documentati con gli schemi di distribuzione ante e post.
Come si calcola l'incentivo
Il calcolo segue due regole distinte, dettagliate nel caso pratico di calcolo dell'incentivo per un multisplit:
- Il coefficiente di valorizzazione Ci si individua sulla somma delle Prated di tutti i nuovi generatori. Le Regole Applicative lo dicono senza margini: «Nei casi di interventi che prevedono più generatori della stessa tipologia il coefficiente è individuato sulla base della somma delle potenze dei generatori di tipologia analoga».
- L'energia incentivata Ei si calcola invece per ogni singola macchina, con i suoi dati di targa (Prated, SCOP, kp). L'incentivo totale è la somma dei contributi, come in come si calcola con più multisplit.
Sommare le potenze ha una conseguenza economica che sfugge quasi sempre in fase di preventivo. Per le pompe di calore aria/acqua il coefficiente vale 0,150 €/kWht fino a 35 kW e crolla a 0,060 oltre quella soglia: superarla di poco può valere più della potenza guadagnata. Fanno eccezione gli split aria/aria, dove il coefficiente resta 0,070 €/kWht perché i 12 kW della Tabella 9 sono il limite della singola macchina e non dell'impianto.
Attenzione al potenziamento oltre il 10%
Il vincolo del potenziamento scatta quando la somma delle Prated delle nuove unità supera di oltre il 10% la potenza termica utile della vecchia caldaia sostituita. In quel caso serve un'asseverazione del tecnico abilitato con relazione di progetto che dimostri, con calcoli redatti secondo la UNI EN 12831, che la vecchia caldaia era sottodimensionata e la nuova potenza è necessaria per i reali fabbisogni dell'edificio.
Le regole di dettaglio sono in il potenziamento del 10% della potenza.
Un esempio pratico: caldaia da 35 kW e quattro pompe da 10,5
Un ufficio in categoria A/10 di un privato ha una caldaia a condensazione da 35 kW e si valuta di sostituirla con quattro pompe di calore da 10,5 kW ciascuna. Tutte e quattro sono incentivabili, ma il totale di 42 kW supera del 20% la potenza di partenza e fa scattare due effetti in contemporanea.
| Configurazione | Potenza post | Ci aria/acqua | Annualità |
|---|---|---|---|
| Quattro unità da 10,5 kW | 42 kW | 0,060 €/kWht | 5 |
| Tre unità da 10,5 kW | 31,5 kW | 0,150 €/kWht | 2 |
Con 42 kW si esce dalla fascia dei 35 kW su entrambi i fronti: il coefficiente si riduce di due terzi e l'erogazione passa da 2 a 5 rate annuali, perché le annualità della Tabella 1 dell'articolo 11 seguono la potenza dell'impianto post-operam. Restare a tre macchine, dove il fabbisogno lo consente, evita il potenziamento e conserva il coefficiente pieno.
Sul piano documentale, con 42 kW l'asseverazione del tecnico è dovuta e deve contenere anche la giustificazione del potenziamento; la relazione tecnica di progetto va redatta e conservata, perché l'obbligo di allegarla a portale scatta solo da 100 kW in su.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Art. 8 comma 1 lett. a), Art. 11 comma 3 Tabella 1, Allegato 2 Tabella 9; Regole Applicative, Paragrafi 9.9.1, 9.9.3, 9.9.4, 12.5, 12.7; Webinar 3 febbraio 2026
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