#234In caso di edificio collegato a teleriscaldamento (efficiente o non efficiente): è possibile sostituirlo parzialmente o totalmente con PdC centralizzata o singole PdC per appartamento? Si possono combinare PdC e allaccio al teleriscaldamento e incentivare entrambi? Se si sostituisce solo lo scambiatore, si accede al CT? Oppure bisogna dismettere totalmente lo scambiatore?
Il distacco dal teleriscaldamento per installare una pompa di calore (III.A) è incentivabile solo se la rete da cui ci si stacca non è una rete di teleriscaldamento efficiente. Non si possono incentivare insieme, sullo stesso fabbisogno, sia la pompa di calore sia l'allaccio alla rete. Lo scambiatore dell'impianto sostituito va dismesso.

Distaccarsi dal teleriscaldamento per una pompa di calore
Il D.M. 7 agosto 2025 include nella definizione di "sostituzione di impianti di climatizzazione invernale" anche gli interventi che comportano il distacco da una rete di teleriscaldamento.
C'è però una condizione precisa: la rete da cui ci si distacca non deve essere una rete di teleriscaldamento efficiente ai sensi del D.Lgs 102/2014.
Se l'edificio è servito da una rete obsoleta o alimentata in prevalenza da fonti fossili, il passaggio a una pompa di calore elettrica è un salto di efficienza ammesso all'incentivo III.A.
Se invece la rete è già efficiente (ampie quote di rinnovabili, calore di scarto o cogenerazione), distaccarsi per passare alla pompa di calore non è ammissibile ai fini del Conto Termico.
Che fine fa lo scambiatore
Quando il distacco da una rete non efficiente è ammesso, l'intervento segue le regole generali della sostituzione.
Lo scambiatore o la sottostazione che fungevano da generatore per l'edificio sono l'impianto preesistente: vanno fisicamente dismessi e rimossi, perché tra le spese del III.A figura proprio lo smontaggio dell'impianto sostituito.
Non è ammesso lasciare in funzione il vecchio allaccio e affiancargli la pompa di calore sullo stesso fabbisogno.
Si possono incentivare insieme PdC e teleriscaldamento?
No, non sullo stesso fabbisogno. Il Conto Termico si fonda sulla corrispondenza delle utenze: il nuovo impianto deve servire i medesimi volumi del generatore sostituito.
Chiedere insieme l'incentivo per una pompa di calore e per l'allaccio al teleriscaldamento, entrambi a coprire lo stesso fabbisogno, sarebbe un doppio finanziamento e non è consentito.
La combinazione è possibile solo se l'impianto preesistente aveva più generatori distinti: in quel caso si può, per esempio, sostituirne uno con una PdC (III.A) e un altro con un allaccio a rete efficiente (III.F), con potenze e volumi giustificati nella relazione tecnica di progetto.
L'altra direzione: l'allaccio a una rete efficiente (III.F)
Il percorso inverso, sostituire una vecchia caldaia con un nuovo allaccio a una rete di teleriscaldamento efficiente, è l'Intervento III.F.
La rete deve essere censita nell'Anagrafica territoriale teleriscaldamento e teleraffrescamento (ATT) di ARERA, e l'incentivo arriva fino al 65% delle spese.
Sono ammessi lo smontaggio della vecchia caldaia, la fornitura e posa della sottostazione di utenza con scambiatore, il collegamento al telecontrollo, le opere civili di allacciamento e gli adeguamenti della distribuzione interna.
Sostituire solo lo scambiatore: si accede al CT?
No. Se l'edificio è già allacciato al teleriscaldamento e si vuole solo sostituire lo scambiatore o la sottostazione usurata, l'intervento non accede al Conto Termico.
L'incentivo III.F presuppone un nuovo allaccio in sostituzione di un impianto preesistente, per esempio una vecchia centrale a gas: sostituire un componente su un nodo di rete già attivo non integra questo presupposto.
Un esempio pratico
Un condominio è allacciato a una rete di teleriscaldamento alimentata a gas e non classificata come efficiente.
Può distaccarsi e installare una pompa di calore centralizzata con il III.A, dismettendo la sottostazione, oppure singole pompe di calore per appartamento se ciascuna serve la stessa unità prima riscaldata dalla rete.
Ciò che non può fare è incassare l'incentivo per la pompa di calore e, contemporaneamente, restare allacciato alla rete chiedendo anche il III.F sullo stesso fabbisogno.
Fonti: D.M. 7 agosto 2025, Articolo 2 comma 1 lettera aa), Articolo 8 comma 1 lettera f), Articolo 9 comma 1 lettera b); Regole Applicative, Paragrafo 9.9.2, 9.14.1, 9.14.2 e 12.7; D.Lgs 102/2014
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