#373Nel caso di un edificio PA con contratto CONSIP di conduzione/manutenzione, il proponente PPP per involucro e relamping è obbligato a ricomprendere nel contratto EPC tutti gli interventi proposti? O il contratto EPC può riguardare solo il relamping?
Per accedere agli incentivi tramite la modalità del Partenariato Pubblico Privato (PPP), il contratto deve rispettare i requisiti specifici del PPP definiti dal Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 36/2023) e dalle Regole Applicative (par. 12.12.4), tra cui il trasferimento del rischio operativo all'operatore economico. Se l'intervento comprende sia l'involucro che il relamping ed è oggetto di una proposta di PPP unitaria, il contratto di PPP (che funge da titolo per la richiesta) deve coprire l'intero perimetro dell'investimento per il quale si richiede l'incentivo, disciplinando la realizzazione e gestione di tutte le opere previste. Non è obbligatorio che il contratto sia formalmente denominato "EPC" (che è la modalità tipica dell'accesso tramite ESCo ai sensi dell'art. 13 c. 1 lett. a), ma se il PPP prevede la gestione dei risparmi energetici, il soggetto privato deve comunque possedere la certificazione UNI CEI 11352 (ESCo). In sintesi: il contratto di PPP utilizzato come titolo per l'accesso deve includere e disciplinare tutti gli interventi oggetto della richiesta di incentivo (sia involucro che relamping) per garantire l'ammissibilità delle relative spese e la gestione conforme ai requisiti del Decreto.
Fonti: Regole Applicative, Paragrafo 12.12.4 e Paragrafo 3.5.3
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